Nota di chiarimenti del ministero della Salute sulla comunicazione di nuovi codici. «Il decreto del Mipaaf prevede la possibilità di utilizzo del codice assegnato dall’Asl»
La Direzione Generale della Sanità animale e del farmaco veterinario, a seguito delle richieste di chiarimento provenienti dalle Autorità sanitarie regionali in merito all’applicazione del decreto Mipaaf 29 dicembre 2010 “Disposizioni nazionali in materia di commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile”, ed in particolare alla evenienza che alcuni titolari di impianti avicoli stanno ricevendo la comunicazione di nuovi codici, ha diramato una nota nella quale precisa che proprio al fine di evitare duplicazioni, il decreto prevede la possibilità di utilizzo del codice già assegnato dall’Autorità Sanitaria Competente.
Infatti tutti coloro che allevano o detengono animali anche delle specie avicole sono obbligati a richiedere la registrazionhe dell’azienda all’Autorità competente, richiesta a cui consegue l’attribuzione del codice aziendale di cui al DPR. 317/96.
Oltre a ciò si ricorda che, per gli allevamenti a carattere commerciale o con più di 250 capi, è resa obbligatoria la registrazione in Banca Dati Nazionale (BDN) avicoli ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della salute 26 agosto 2005 e del Dlgs. 25 gennaio 2010 n. 9.
L’assegnazione del codice aziendale è inoltre obbligatoria anche per gli incubatoi.
La nota evidenzia inoltre che tutte le tipologie di aziende avicole nazionali autorizzate ad effettuare scambi devono essere presenti negli elenchi internet di cui alla Decisione CE 712/2009 attivi da fine dicembre 2009.
Fonte: Fnovi -18 luglio 2011