E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il Reg. n. 619/2011 che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta.
L’Ue ritiene che le nuove norme si rendano necessarie in quanto l’esperienza dimostra che, in mancanza di tali disposizioni, i laboratori ufficiali e le autorità competenti applicano metodi diversi di campionamento e regole differenti per interpretare i risultati delle analisi.
Ciò può portare a conclusioni divergenti sulla conformità di un prodotto rispetto alla legislazione comunitaria vigente in materia di alimenti e mangimi geneticamente modificati. A causa della mancanza di norme armonizzate, gli operatori economici sono di fronte a incertezze giuridiche e aumenta il rischio che sia ostacolato il buon funzionamento del mercato interno.
L’Ue importa notevoli quantità di prodotti da paesi terzi nei quali è diffusa la coltivazione di organismi geneticamente modificati. Mentre questi prodotti importati sono usati per produrre sia alimenti che mangimi, la maggior parte dei prodotti che possono contenere Ogm sono destinati al settore dei mangimi ed espongono perciò il settore a rischi più elevati di perturbazione degli scambi se gli Stati membri applicano norme diverse per i controlli ufficiali. Sembra perciò opportuno limitare il campo di applicazione di questo regolamento al settore dei mangimi in cui la probabilità della presenza di prodotti transgenici, rispetto ad altri settori legati alla produzione di alimenti, è più elevata.
Il campo di applicazione del presente regolamento include il rilevamento nel mangime di materiale geneticamente modificato, immesso sul mercato in un paese terzo e per il quale sia in corso da più di 3 mesi una procedura di autorizzazione ai sensi della legislazione comunitaria vigente, purché i metodi d’analisi quantitativi usati dal richiedente siano stati convalidati e sia disponibile il materiale di riferimento certificato.
Per tener conto di tali vincoli e della necessità di garantire che i controlli siano fattibili, fondati e proporzionati, l’Unione ha ritenuto opportuno fissare come limite minimo di rendimento richiesto (Lmrr a) la quantità minima di materiale geneticamente modificato che l’Ue considera ai fini della convalida dei metodi quantitativi.
Tale livello corrisponde allo 0,1% rispetto alla frazione di massa del materiale geneticamente modificato nel mangime ed è il livello minimo in cui i risultati tra laboratori ufficiali sono riproducibili in modo soddisfacente se applicano protocolli di campionamento e metodi d’analisi appropriati per la misurazione dei campioni di mangime.
Le norme entrano in vigore dal prossimo 15 luglio. In merito alla nuova normativa, Coldiretti deplora l’introduzione di una soglia di contaminazione dello 0,1% in quanto ciò pone fine, anche per i mangimi, al principio della tolleranza zero. Tale ulteriore apertura dell’Ue verso gli Ogm contrasta in modo palese con la volontà della maggior parte dei cittadini europei che non intendono consumare cibi ottenuti dalle biotecnologie ma evidentemente, al momento, le pressioni economiche superano i “desiderata” della collettività.
Coldiretti comunque non mancherà insieme alla Coalizione Liberi da Ogm di continuare la propria azione a favore della difesa del made in Italy agroalimentare.
Ilpuntocoldiretti.it – 4 luglio 2011