La bozza della manovra prevederebbe che «le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle professioni, diverse da quelle di architetto, ingegnere, avvocato, notaio, farmacista, autotrasportatore, sono abrogate quattro mesi dopo l’entrata in vigore” del provvedimento.
Non è chiaro se ciò significherà anche la fine degli Ordini, compreso quello dei medici e delle altre professioni sanitarie, esclusi i soli farmacisti.
Secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa la bozza della manovra potrebbe portare all’abolizione di moltissimi ordini professionali, compresi quelli sanitari, medici, infermieri, biologici, ecc, con l’esclusione dei soli farmacisti.
Si legge infatti nel testo che “le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle professioni, diverse da quelle di architetto, ingegnere, avvocato, notaio, farmacista, autotrasportatore, sono abrogate quattro mesi dopo l’entrata in vigore dal presente decreto”. Non si parla di Ordini ma si sta facendo strada il sospetto che con questa norma ne verrebbe vanificato il ruolo di certificatori del posseso dei titoli abilitanti all’esercizio professionali e conseguentemente anche quello di garanti dei comportamenti dei professionisti nei confronti dei cittadini.
I primi a tuonare sono stati i giornalisti per bocca del presidente Siddi che auspicato che non sia questa la volontà del Governo, mentre i medici, al momento, sembrano più cauti nell’interpretazione. Per Bianco (Fnomceo) la norma così come scritta nelle bozze circolate non parla di abolizioni di ordini e poi, aggiunge “mi auguro che nessuno voglia in giro medici senza laurea e abilitazione controllate e certificate”.
In ogni caso è la stessa bozza a specificare che il termine restrizione significa «la limitazione del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l’esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno”. E aggiunge che verrebbe a cadere anche “l’attribuzione di licenze all’esercizio di una professione solo dove ce ne sia bisogno secondo l’autorità amministrativa”, cui si aggiunge il “divieto di esercizio di una professione al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area”. Verrebbero meno anche “l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio della professione”, “il divieto di esercizio della professione in più sedi oppure in una o più aree geografiche” e “la limitazione dell’esercizio della professione ad alcune categorie professionali o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti”. Andando avanti nel testo si legge anche che viene abrogata “la limitazione dell’esercizio della professione attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore”, nonché l’obbligo “di requisiti professionali in relazione al possesso di quote societarie», «l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi” e “l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta”. Il testo prevede in ogni caso che “singole professioni possono essere escluse, in tutto o in parte, dall’abrogazione delle restrizioni», ad esempio nel caso in cui «la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico”.
Insomma una matassa alquanto difficile da districare fino a quando non si avranno notizie e spiegazioni ufficiali.
Quotidianosanita.it – 28 giugno 2011