La Ragioneria generale dello Stato apre alla possibilità di effettuare nel triennio 2011-2013 progressioni orizzontali a valenza giuridica ma non economica.
La circolare 12 conferma quindi l’orientamento espresso da alcune sezioni regionali della Corte dei conti. Tutto nasce dal comma 21 dell’articolo 9 del Dl 78/2010, il quale ha stabilito che le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree producono effetti solo giuridici. Di fatto, la promozione non verrà remunerata se non dal 2014. Secondo la Rgs, in tale previsione normativa è possibile ricomprendere anche le progressioni orizzontali. Questa analisi presenta però alcuni elementi di criticità.
Il primo deriva dalla distinzione tra i due istituti, progressioni di carriera e progressioni economiche, delineata dagli articoli 23 e 24 del Dlgs 150/2009. Si tratta di realtà completamente diverse, per cui l’assimilazione in via interpretativa appare un po’ forzata. In secondo luogo, le progressioni orizzontali sono un istituto premiante finalizzato esclusivamente a un maggiore riconoscimento retributivo. Pensare che una progressione a valenza esclusivamente economica possa essere fatta solo a fini giuridici è impresa ardua. La terza criticità si rinviene nella modalità di costituzione e nell’utilizzo del fondo dal quale le risorse per le progressioni vengono pescate. Anche in caso di congelamento retributivo nel triennio, con la mensilità di gennaio 2014 vi sarebbe una fuoriuscita cospicua di risorse dal fondo per pagare le progressioni fino ad allora solo giuridiche. Come si può ipotecare oggi la presenza di tali risorse? Soprattutto nel comparto delle autonomie la progressione giuridica ma non economica appare una scommessa.
Infine, la difficile sostenibilità della tesi della Rgs sta anche nei risvolti che tale scelta potrebbe portare ai fini previdenziali. Se a un dipendente viene riconosciuta una posizione giuridica superiore, ci si domanda cosa potrebbe accadere in sede di quantificazione della pensione. Di fatto il dipendente risulterebbe inquadrato a un maggior livello retributivo, senza che sia stato versato alcun contributo previdenziale. A questo punto ci si chiede anche se l’ente dovrebbe provvedere comunque al versamento della contribuzione obbligatoria, che porterebbe a un maggiore esborso di risorse finanziarie senza, dall’altra parte, alcuna prestazione aggiuntiva da parte dei lavoratori. Forse la matassa potrà essere sbrogliata dall’Inpdap, ma di certo non è una situazione da prendere alla leggera.
La circolare 12, poi, non ha brillato in chiarezza sulla tematica dell’inclusione o meno delle somme incentivanti previste da specifiche disposizioni di legge nel blocco del salario accessorio per il triennio 2011-2013. A oggi la tesi più accreditata, e anche più vicina al testo letterale dell’articolo 9 comma 2-bis, sembra quella della Corte dei conti del Veneto, che nella deliberazione 285/2011 ha rilevato l’assenza di eccezioni per qualsiasi emolumento.
Sulla stessa linea si trovano i dubbi inerenti alle somme trasferite dallo Stato per il censimento in corso. A tal fine la Rgs ha fornito all’Istat con la nota protocollo 70840/2011 la propria interpretazione dei fatti. Se in termini di principio le norme vigenti non contengono alcuna deroga alle disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, in termini più circoscritti la Ragioneria ritiene che – poiché si tratta di somme interamente finanziate da risorse statali a destinazione vincolata – le stesse possono non essere considerate ai fini del vincolo di cui ai commi 557 e 562 della Legge finanziaria 2007.
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I dubbi
01 | FINALITÀ
Le progressioni orizzontali sono finalizzate esclusivamente a un maggiore riconoscimento retributivo. È arduo pensare a una progressione di questo tipo fatta solo a fini giuridici
02 | RISORSE
Con la mensilità di gennaio 2014 vi sarebbe una forte fuoriuscita di risorse
dal fondo per pagare
le progressioni fino
ad allora solo giuridiche
03 | PREVIDENZA
Il dipendente risulterebbe inquadrato a un maggior livello retributivo. L’ente dovrebbe provvedere comunque al versamento della contribuzione obbligatoria, con un maggiore esborso di risorse finanziarie?
Ilsole24ore.com – 27 giugno 2011