Lo chiarisce il ministero del Lavoro nell’interpello 25/2011, diffuso ieri. La paga da erogare nella festività nazionale è quella prevista per le festività soppresse di cui alla legge 54/77
Il trattamento economico da erogare ai lavoratori in occasione della festività nazionale del 17 marzo 2011 è pari a quello previsto per la giornata del 4 novembre o di una delle altre festività soppresse di cui alla legge 54/77. Lo chiarisce il ministero del Lavoro nell’interpello 25/2011, diffuso ieri.
È stato chiesto di conoscere il corretto trattamento retributivo per la festività del 17 marzo 2011 – introdotta dall’articolo 1 del decreto legge 5/2011, convertito in legge 47/2011 – e, in particolare, la retribuzione da riconoscere nel caso di assenza o di avvenuta prestazione lavorativa. La Confindustria ha chiesto se si può individuare un trattamento economico e normativo a scelta fra una delle festività soppresse in base alla legge 54/77.
Il principio giuridico che ha guidato l’interpretazione ministeriale è il passaggio normativo in cui viene stabilito che il trattamento economico e normativo della nuova festività deve «evitare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private».
Secondo il ministero, il mancato richiamo all’articolo 5 della legge 260/49 porta a ritenere che il legislatore abbia inteso escludere l’applicazione, alla nuova festività nazionale, del trattamento normalmente spettante, in via ordinaria, alla generalità delle ricorrenze.
A quella del 17 marzo 2011 e solo per questo anno è stato “trasferito” il trattamento che i datori di lavoro avrebbero, altrimenti, attribuito in occasione delle festività soppresse.
Pertanto, se il Ccnl ha riconosciuto quattro giorni di ferie in luogo delle altrettante festività soppresse (legge 54/77) il trattamento economico del 17 marzo 2011 è il seguente: senza prestazione di lavoro, il datore di lavoro corrisponderà il trattamento economico pari a una giornata di ferie, riducendo il contatore da quattro a tre giornate residue; con prestazione di lavoro, il datore di lavoro dovrà riconoscere il medesimo trattamento economico previsto in caso di giornata lavorativa della festività del 4 novembre o in una delle altre festività soppresse.
Ilsole24ore.com – 18 giugno 2011