Premi e sanzioni (quelli del Dlgs sul federalismo fiscale) sono stati un po’ troppo affrettati e non è stato previsto un vero e proprio periodo transitorio per aggiustare il tiro
Questo soprattutto per le regole sul patto per la salute che al contrario del patto di stabilità (applicazione differita al 2014) è previsto entrino in vigore già dal prissimo anno.
L’osservazione è della Corte dei conti e fa parte di una serie di considerazioni espresse oggi nel corso di un’audizione alla commissione parlamentare per il federalismo fiscale.
«L’attuazione di un disegno organico sui meccanismi di responsabilità connessi ai maggiori spazi di autonomia concessi ai livelli di governo territoriale – si legge nel testo dell’audizione – avrebbe richiesto anche un chiaro articolato di disposizioni transitorie per regolare il delicato passaggio tra la disciplina vigente, in materia soprattutto di concorso delle regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e la disciplina proposta sulle sanzioni e sui premi che va inevitabilmente ad impattare su complesse discipline di settore, quali quelle relative al patto di stabilità interno e al patto per la salute (un’applicazione differita al 2014 è prevista solo per le norme relative ai meccanismi sanzionatori e premiali riferite al patto di stabilità interno)».
Tuttavia, nota ancora la Corte, i meccanismi sanzionatori sono quelli già in atto, ma la vera novità sono «le nuove cause di rimozione, interdizione e ineleggibilità degli amministratori ritenuti responsabili del dissesto finanziario».
Per quanto riguarda il patto per la salute secondo la Corte «la norma non rende esplicito tuttavia per il fallimento politico del presidente della Giunta regionale un momento procedimentale in contraddittorio per l’accertamento della grave violazione di legge, momento questo che invece dovrebbe costituire tassello necessario ai fini dell’applicazione dell’art. 126, primo comma, della Costituzione, rilevando la grave violazione di legge solo in relazione a comportamenti gravemente colpevoli».
La novità della norma per il patto per la salute, spiega la Corte, che si
innesta comunque «sulla vigente disciplina del patto per la salute recepita nella legge finanziaria 2010» è la situazione di «grave dissesto finanziario con riferimento al disavanzo sanitario».
Questa condizione scatterebbe al momento in cui si verificano congiuntamente due condizioni:
(a) gravi e immotivate violazioni degli obblighi previsti dal piano di rientro sulla sanità;
(b) aumento per due esercizi consecutivi dell’addizionale regionale Irpef al livello massimo previsto dal decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
Il «grave dissesto finanziario» configurato per le regioni nello schema di Dlgs «postula da una parte – spiega la Corte – il concetto di disavanzo sanitario
strutturale, che nella disciplina del patto per la salute 2010-2012 (recepito nella legge finanziaria 2010) viene individuato nel livello del 5 per cento del finanziamento ordinario e delle maggiori entrate proprie sanitarie (art. 2, comma 77, della legge n. 191 del 2009), e dall’altra le necessarie e consequenziali misure di rientro imposte dalla legge finanziaria medesima (obbligo di presentazione di un piano di rientro non superiore al triennio, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza sia le misure per garantire l’equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso)».
La Corte sottolinea poi che in realtà il «grave dissesto finanziario» è una «grave violazione di legge» soltanto «in conseguenza di comportamenti omissivi “immotivati” del presidente della Giunta correlati al mancato adempimento in tutto o in parte dell’obbligo di redazione del piano di rientro o di obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso e non invece, come sosterrebbero le regioni che hanno sotto questo profilo avanzato dubbi di costituzionalità della disposizione, in relazione a semplici circostanze di carattere oggettivo».
Sanita.ilsole24.com – 15 giugno 2011