E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 la terza circolare in materia di trasmissione telematica dei certificati per malattia (n. 1/2011)
La circolare ha avuto il via libera della Corte dei conti il 28 aprile scorso, indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni e contenente ulteriori precisazioni sulle eventuali sanzioni a carico dei medici inadempienti.
Nella circolare si evidenzia come con la legge n. 183/2010 (il “collegato lavoro” entrato in vigore lo scorso 24 novembre) sia stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati per i lavoratori dipendenti sia pubblici sia privati, compresi gli aspetti sanzionatori. viene quindi affrontato nello specifico il tema della responsabilità dei medici per violazione normativa, ribadendo innanzitutto i concetti già espressi nelle precedenti circolari del 2010: «affinché si configuri un’ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza dell’obbligo di trasmissione per via telematica, sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa» che risulta «escluso nei casi di malfunzionamento del sistema generale» e di «guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico».
Nel testo sono richiamati i «criteri di gradualità e proporzionalità secondo le previsioni degli accordi e contratti collettivi di riferimento”, da applicare «anche nei casi di reiterazione della condotta illecita, per i quali l’art. 55 septies, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede la sanzione del licenziamento per il dipendente pubblico e della decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato».
La circolare chiarisce, quindi, che la colpevolezza non ricorre nel caso di malfunzionamenti del sistema, e specifica che la contestazione dell’addebito nei confronti del medico dovrà essere effettuata solo se dagli elementi acquisiti in fase istruttoria risulta che non si sono verificate anomalie di funzionamento.
La circolare valorizza la competenza organizzativa delle Regioni che, anche sentendo le rappresentanze dei medici, a seconda della situazione potranno adottare gli opportuni provvedimenti per la regolamentazione degli aspetti procedurali e di dettaglio legati ai procedimenti disciplinari. E’ infatti previsto che regioni possano individuare specifiche strutture o servizi per i quali ritengono non sussistere, per periodi limitati di tempo, le condizioni tecniche necessarie all’avvio di procedimenti disciplinari, anche al fine di evitare che le procedure di certificazione possano interferire negativamente con l’attività clinica. la circolare rende noto che nell’ambito del sistema di accoglienza centrale (Sac) dal 1 febbraio 2011 é disponibile per le Regioni, le strutture e i medici interessati, un apposito cruscotto di monitoraggio, che consente di acquisire informazioni circa il tasso di utilizzo del sistema ed eventuali disservizi, come rallentamenti o blocchi. attraverso il cruscotto sarà quindi possibile per i soggetti coinvolti nella procedura acquisire informazioni sul funzionamento del sistema di trasmissione.
IL TESTO DELLA CIRCOLARE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sanita.ilsole24ore.com – 7 giugno 2011