Se la data di scadenza sull’etichetta di prodotti alimentari non è corretta, scatta il reato di tentata frode in commercio.
Il caso
Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi condannano un uomo per i reati di messa in commercio e distribuzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (art. 5, lett. B), legge n. 283/1962) e di frode in commercio (art. 515 c.p.). Dall’ispezione nei locali dell’imputato vengono raccolte come prove alcune etichette di prodotti alimentari giacenti nel cestino dei rifiuti recanti una data di scadenza diversa e antecedente apposta sui prodotti, presumibilmente staccata e sostituita con etichette recanti date diverse e posteriori. L’uomo non ci sta e ricorre alla Corte Suprema.
La Cassazione (sentenza 9276/11) precisa che perché scatti il reato è sufficiente aver esposto per il commercio dei prodotti con un’etichetta falsa. Il reato, cioè, si consuma a prescindere dall’effettiva messa in vendita del prodotto e dunque da una concreta contrattazione tra il cliente e l’esercente. Condizione necessaria e sufficiente per integrare gli estremi del tentativo di frode in commercio è che la merce, comunque destinata alla vendita, riporti nelle etichette informazioni non veritiere sull’origine, la provenienza, la qualità, la quantità e la data di scadenza.
Lastampa.it – 5 giugno 2011