Dalla Direzione della sanità animale e del farmaco veterinario la nota che fa muovere i primi passi a questa figura. Possibile incarico per registrazione nella banca dati dell’anagrafe zootecnica
I proprietari detentori degli animali, tramite una formale delega (allegata alla nota ministeriale) possono conferire al veterinario aziendale libero professionista l’incarico per la registrazione nella BDN dell’anagrafe zootecnica informazioni di propria competenza (D.Lvo 196/99).
Il veterinario aziendale sarà così autorizzato ad operare nell’ambito degli obblighi del detentore/proprietario degli animali, relativi al sistema di identificazione e registrazione degli animali e nello specifico delle notifiche all’autorità competente e alla BDN dell’anagrafe zootecnica.
“E’ questa la porta di ingresso per il veterinario libero professionista nel sistema pubblico in quanto, per il ruolo che ricopre (consulente dell’allevatore e miglior conoscitore degli eventi sanitari dell’allevamento), può contribuire in maniera determinante al sistema di reti di epidemiosorveglianza gestite dal SSN” ha commentato il Presidente Penocchio.
Il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica basato sulla raccolta, elaborazione e trasmissione delle informazioni per via cartacea (denuncia di malattia infettiva o di sospetto di malattie infettive, notifiche di provvedimenti, trasmissioni di rapporti di prova, rendicontazioni, ecc) sta subendo un profondo processo di ammodernamento. I sistemi di identificazione e registrazione degli animali sono ad un buon grado di implementazione e completamento. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la registrazione delle anagrafiche degli stabilimenti.
Sono stati creati o stanno nascendo diversi sistemi informativi centrali legati a specifiche malattie o specifiche problematiche (MVS, BT, Salmonella, SIMAN, Zoonosi, PNR, ICARUS ecc). Molte Regioni stanno organizzando sistemi informativi regionali che dovranno poi interagire in maniera integrata con il livello centrale. Ora si tratta di completare questa evoluzione perfezionando gli elementi del sistema con particolare riferimento alle funzionalità di collegamento che dovranno mettere in rete i diversi soggetti (pubblici e privati) ed i diversi sistemi nazionali e regionali.
Per il prossimo futuro, obiettivo essenziale del Piano Sanitario Nazionale è quello di sviluppare una rete di epidemiosorveglianza nazionale (Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 e Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 191), ovvero “un unico sistema integrato di reti di sorveglianza epidemiologica” che consenta di mettere a disposizione le informazioni di governo utili ad assicurare la difesa sanitaria degli allevamenti e in grado di sostenere adeguatamente le politiche di valutazione e gestione dei rischi, sfruttando le sinergie dei soggetti in campo e degli applicativi esistenti.
In un futuro il veterinario aziendale sarà quel soggetto in grado di trasferire realmente e non solo sulla carta informazioni sulla catena alimentare (ICA) relative agli animali che devono essere macellati (Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004). La professione veterinaria aspetta da anni quanto previsto dal D. Lvo 117/2005 (Articolo 3, punto 3, comma 1: “Ferme restando le attività di sorveglianza e monitoraggio sanitario garantite dai servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali per i fini di cui al comma 1, il decreto di cui al medesimo comma1 definisce gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale; a tal fine con il medesimo decreto sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilità da attribuire a tale figura e i relativi requisiti professionali e di specifica formazione che devono essere correlati all’attività da svolgere”.
Fonte: Fnovi – 11.05.2011