Adeguatezza delle prestazioni previdenziali e sostenibilità finanziaria rappresentano elementi tutt’altro che incompatibili e, anzi, capaci di integrarsi e di sorreggersi a vicenda.
Il buon senso, prima ancora che i principi fondanti del sistema previdenziale, fa ritenere che tutte le misure utili ai fini dell’adeguatezza e della sostenibilità non dovrebbero trovare ostacoli di ordine normativo.
Anzi, considerando che adeguatezza e sostenibilità servono a dare concretezza al diritto alla previdenza affermato dalla Costituzione, è naturale aspettarsi un quadro normativo che agevoli, e non solo non ostacoli, misure a esse finalizzate.
La domanda da porsi è, quindi, se esista un quadro normativo del genere, ben sapendo che la risposta a tale domanda non può prescindere dalla considerazione degli orientamenti giurisprudenziali. Contano le disposizioni legislative, ma queste incidono concretamente nell’interpretazione che ne dà la giurisprudenza.
La gestione, intesa in senso ampio, è messa nelle mani delle Casse e, di riflesso, le delibere adottate dai competenti organi delle Casse, approvate dai ministeri vigilanti, vengono in luce come le fonti privilegiate della regolamentazione dei contributi e delle prestazioni che, in questo comparto del sistema previdenziale come negli altri, costituiscono la sostanza dei regimi previdenziali (decreto legislativo 509/1994).
Questo è quanto si può dire della legge base del settore delle Casse previdenziali.
La legislazione successiva, enfatizzando anche qualche contraddizione presente nelle normative preesistenti, ha offerto il destro a interpretazioni che sicuramente costituiscono un esempio di ostacoli in grado di contrastare anche misure ben orientate proprio perché finalizzate all’adeguatezza e alla sostenibilità.
La tesi che l’articolo 3, comma 12, della legge 335/1995 costituisca la fonte creativa della competenza normativa delle Casse e, peraltro, solo nei limiti delle specifiche misure dallo stesso elencate è contraddetta dal ruolo attribuito alle Casse dal decreto legislativo 509/1994. Nondimeno, questa tesi ha avuto un certo seguito nella giurisprudenza.
Il principio del pro rata, evocato dall’articolo 3, comma 12, legge 335/1995 in maniera non ineccepibile, è stato talora interpretato in modi che, a prenderli per validi, hanno finito per ostacolare l’attuazione di principi costituzionali, come l’eguaglianza e la solidarietà, che pure fanno parte dello statuto anche dei regimi gestiti dalle Casse.
A fronte di ciò, per sollecitazione delle Casse, si è corso al riparo sul piano legislativo.
La legge 296/2006 ha perseguito lo scopo di confermare l’ampiezza della capacità delle Casse di regolare i regimi gestiti e rendere più facile la trasposizione dei principi dianzi richiamati nelle regolamentazioni dei regimi previdenziali da esse gestiti.
La riformulazione dell’articolo 3, comma 12, legge 335/1995 – in esito alle risultanze del bilancio tecnico, da predisporre secondo criteri determinati dai ministeri vigilanti, «sono adottati … i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate … tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni» – sicuramente compie passi in avanti e positivi sul terreno della disciplina legislativa.
Anche questo, tuttavia, non basta. Anche in formulazioni, come quella che si è appena ricordata, si riscontrano passaggi suscettibili di portare a vincoli indebiti: si pensi, ad esempio, all’accenno alla necessità dei provvedimenti adottabili che, ancor di più se interpretata in modo rigido, potrebbe indurre a reiterare limiti alla capacità di intervento delle Casse.
Un assetto legislativo più adeguato è sicuramente immaginabile e risulta altresì auspicabile. Nondimeno, il quadro vigente già offre margini per rimuovere ostacoli alle iniziative delle Casse che certamente non meritano di essere contrastate quando perseguono l’adeguatezza e la sostenibilità. La rigida applicazione della categoria dei diritti acquisiti, riscontrabile in qualche decisione giurisprudenziale, non costituisce, a esempio, una scelta necessitata nemmeno nel quadro legislativo di oggi.
Le Casse, proprio quando perseguono le anzidette finalità, hanno bisogno di fruire di qualificati spazi di libertà. Quest’idea, che ha precisi fondamenti giuridici, è da proporre con convinzione nelle sedi in cui si formano gli indirizzi giurisprudenziali.
La discussione culturale, il confronto istituzionale, inoltre, costituiscono risorse utilissime per creare condizioni favorevoli all’esercizio di auto-responsabilità e di lungimiranza a cui le Casse sono chiamate.
ilsole24ore.com – 4 aprile 2011