Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011 il decreto 16 dicembre 2010 del ministero della Salute che dà attuazione al Dlgs 153/2009 «Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonchè disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69», pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 257 del 4 novembre 2009.
Il decreto indica cinque tipologie di test eseguibili in farmacia:
– per glicemia, colesterolo e trigliceridi;
– per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;
– per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;
– ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell’ormone FSA nelle urine;
– colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.
E specificando che possono essere solo “integrativi” e non sostitutivi delle presztioni di diagnostica strumentale specialistica, indica anche la tipologia di dispositivi utilizzabili nelle farmacie:
– dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della
pressione arteriosa;
– dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto – spirometria;
– dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell’ossigeno;
– dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
– dispositivi per consentire l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalita’ di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.
Tra le condizioni di applicazioni indicate nel decreto c’è poi quella di spazi adeguati e dedicati per eseguire le prestazioni e che le attivita’ erogate presso le farmacie siano effettuate «nei limiti dei rispettivi profili professionali». Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia definisce in un documento conservato in originale presso la farmacia e inviato in copia all’Asl competente, i compiti e le responsabilità degli infermieri o degli operatori socio sanitari che forniscono il supporto all’utilizzazione delle strumentazioni necessarie per l’esecuzione delle analisi.
Sarà la convenzione nazionale con le farmacie ha determinare principi e criteri per la remunerazione da parte del Ssn dell’attività assistenziale, che dovranno poi essere trasferiti negli accordi regionali.
La convenzine nazionale definirà anche i principi e i criteri in base ai quali gli accordi regionali stabiliranno i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia dove le prestazioni sono erogate che fino all’entrata in vigore della convenzione sono quelli previsti dalle attuali leggi.
L’attivazione e l’effettuazione dei nuovi servizi, infine, non dovrà comportare «oneri aggiuntivi per la finanza pubblica», «fermo restando che eventuali prestazioni al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste».
Sanita.sole24ore.com – 11 marzo 2011