E’ stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute del 15 ottobre 2010 che introduce disposizioni specifiche relative ai neonicotinoidi clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/CE che modifica l’elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate ad essere immesse in commercio.
Tale provvedimento è stato adottato a seguito delle numerose segnalazioni provenienti dagli Stati membri circa gli effetti dei prodotti fitosanitari sopra menzionati sulla salute delle api e l’opportunità di introdurre delle misure precauzionali aggiuntive.
Il decreto tiene, inoltre, conto dei risultati emersi dal progetto Apenet secondo il quale, la dispersione dei principi attivi sembra dipendere da vari fattori, tra cui la qualità del trattamento conciante che, se è buono, consente di ridurre al minimo le emissioni di polveri; l’impiego della modifica (deflettore) alle macchine seminatrici che consente un abbattimento delle polveri del 50%.
Il provvedimento, pertanto, introduce le modifiche legislative necessarie in caso di utilizzo delle sostanze, secondo quanto previsto dalla direttiva, e, di conseguenza, va a modificare l’allegato I del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 194 che riporta l’elenco delle sostanze attive autorizzate ad essere utilizzate nei prodotti fitosanitari con la specifica delle nuove modalità con cui devono essere impiegate.
E’ bene evidenziare che il testo, posto l’attuale divieto vigente in Italia di impiego di sementi conciate, rinvia ad un successivo decreto ministeriale l’indicazione puntuale delle misure tecniche specifiche che dovranno essere rispettate a tutela delle api.
Rispetto alla preoccupazione di un’eventuale responsabilità dei maiscoltori per danni causati alla salute delle api nel caso in cui in futuro dovesse, sulla base di tali norme, essere riautorizzato l’uso delle sementi conciate, si sottolinea che questa non si ravvisa, se essi si attengono al rispetto delle norme che saranno emanate con il nuovo decreto.
Secondo quanto previsto dal Codice Civile, infatti, la responsabilità per danno causato a terzi sussiste solo in caso di dolo o colpa, eventualità che potrebbe ravvisarsi a carico dei maiscoltori unicamente nel caso in cui siano negligenti rispetto alla corretta osservanza delle misure contenute nell’emanando decreto o quando non le pongano del tutto in essere.
E’ evidente che, a fronte dell’introduzione di tale misura, i maiscoltori dovranno effettuare una valutazione in merito ai costi/benefici derivanti dall’impiego di sementi conciate, chiamando in causa le case produttrici delle stesse al fine di convenire eventuali modalità anche economiche di adattamento delle macchine seminatrici.
In ogni caso, rispetto all’uso delle sementi conciate occorre sempre valutare la reale utilità del loro impiego rispetto ai programmi colturali aziendali, al fine di verificare se, in alcuni casi, non sia più vantaggioso continuare a ricorrere a sementi tradizionali.
21/02/2011 ilpuntocoldiretti.it