La Cassazione, con sentenza nr. 3871 del 17 febbraio scorso, ha affermato il diritto anche per i lavoratori assunti a tempo determinato, ad usufruire dei permessi di studio retribuiti.
Il caso ha riguardato un dipendente a tempo determinato del Ministero di Grazia e giustizia che, chiedeva al giudice del lavoro di riconoscere il suo diritto ad usufruire dei permessi retribuiti per studio e, conseguentemente annullare il provvedimento dell’ufficio giudiziario con il quale, il lavoratore veniva escluso dalle “150 ore” con la motivazione che i permessi studio erano usufruibili solo dal personale a tempo indeterminato.
Sia il Tribunale di primo grado che quello d’Appello, davano ragione al lavoratore. Il Ministero ricorreva in Cassazione.
Secondo gli Ermellini, la disposizione contrattuale che prevede i permessi studio per i lavoratori a tempo indeterminato,“non poteva essere interpretata nel senso di escludere i lavoratori assunti a tempo determinato perché la clausola, così intesa, sarebbe stata in evidente contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla direttiva CE n. 70 del 1999 e dall’art. 6 del D.Lgs. n. 368 del 2001?.
Tale Direttiva, recepisce, dandovi attuazione, l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Tra i diversi punti meritevoli di interesse, gli Ermellini ricordano l’art 1 che stabilisce come obbiettivo dell’accordo è di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e, garantire il principio di non discriminazione.
L’art 4 che dispone che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in maniera meno favorevole di quelli a tempo indeterminato e, l’art. 6 che dispone che i datori devono agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate per aumentare le qualifiche e promuovere le carriere.
Proprio facendo riferimento a tali principi e, in particolare al principio di non discriminazione, la Cassazione afferma: “ che le norme del CCNL, relativo al comparto Ministero, nel prevedere la fruibilità dei permessi retribuiti per motivi di studio per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato «non esclude che i medesimi permessi debbano essere concessi a dipendenti assunti a tempo determinato, sempre che non vi sia un’obiettiva incompatibilità in relazione alla natura del singolo contratto a termine; nè l’esclusione del beneficio si può giustificare per l’assenza della P.A. ad un interesse alla elevazione culturale dei dipendenti poichè, la fruizione di permessi studio, prescinde dall’interesse del datore di lavoro ed è riconducibile a diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione”.
21/2/2011 lavoroediritti.com