Con nota dello scorso novembre, la FNOVI aveva condiviso con la competente direzione ministeriale alcune considerazioni che avevano trovato spunto dalla constatazione che sempre più frequentemente la cronaca giudiziaria si occupa di fatti criminosi nei quali concorrono, nell’esercizio della loro attività, medici veterinari iscritti agli Albi professionali e che i vertici ordinistici – deputati al costante monitoraggio della condotta dei propri iscritti – ne acquisiscono notizia dalle pagine di un giornale o dalla voce di uno speaker televisivo senza riceverne alcuna comunicazione e/o di informativa da parte delle Autorità Giudiziarie.
Era stato quindi chiesto di portare all’attenzione dei competenti interlocutori ogni valutazione in ordine all’introduzione di uno specifico obbligo di notifica.
Puntuale è quindi arrivato il riscontro del Ministero della Salute il quale ha condiviso quanto ricevuto in risposta dal Ministero della Giustizia che ha comunicato che “il caso non rientra tra le previsioni dell’art. 129 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale che disciplina le ipotesi in cui si devono fornire informazioni sull’azione penale”.
Gli Uffici del Guardasigilli hanno inoltre precisato che “le notizie e gli atti ritenuti utili per le determinazioni da assumere in sede disciplinare potranno essere richiesti all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 116 codice di procedura penale, nell’ambito dei singoli procedimenti”.
29 dicembre 2010