Un piano triennale per conoscere le strategie di medio periodo delle Casse sul patrimonio immobiliare da comunicare il 30 novembre di ogni anno (modificabile entro il successivo 30 giugno), oltre a un meccanismo di silenzio-assenso, da parte dei ministeri vigilanti, per un limitato numero di operazioni.
Attende solo la registrazione della Corte dei Conti il decreto interministeriale (Economia-Lavoro) che definisce i controlli di Lavoro ed Economia sulla gestione immobiliare delle Casse di previdenza professionali (come previsto dall’articolo 8, comma 15 del decreto legge 78/2010).
Il decreto prevede la redazione e la comunicazione ai due ministeri di un piano triennale sulla gestione del patrimonio immobiliare entro il 30 novembre di ciascun anno, con la possibilità di apportare, entro il 30 giugno, eventuali aggiornamenti. Per alcune operazioni, elencate nell’allegato A al decreto – le vendite dirette di immobili a privati, enti, Casse e Pa, la sottoscrizione di titoli pubblici acquistati con i proventi delle operazioni immobiliari e le quote di fondi immobiliari, sia acquistate cash che attraverso conferimenti – scatta, invece, il silenzio-assenso. In pratica, decorsi 30 giorni dalla comunicazione, senza osservazioni dai ministeri, si può procedere (si veda «Il Sole 24 Ore» del 10 novembre).
Il decreto richiede che i piani contengano una distinzione, tra le operazioni di acquisto, tra investimenti diretti e indiretti (tra cui, l’acquisizione di quote di fondi immobiliari), con separata indicazione delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o di quote di fondi immobiliari.
Inoltre, per coordinare l’accesso ai mercati finanziari e alla sottoscrizione dei titoli pubblici, i piani devono indicare i tempi di realizzazione delle operazioni di cassa. Il timing degli investimenti potrebbe rappresentare uno dei passaggi di rilievo per le eventuali osservazioni di Economia e Welfare.
Per le operazioni in corso, il decreto prevede esplicitamente che le disposizioni non si applichino a procedure deliberate entro il 31 maggio 2010. Tali delibere devono, però, individuare in modo netto gli immobili oggetto dell’operazione.
Il decreto determina anche un nuovo assetto nei soggetti chiamati a esprimersi sulle operazioni, perché la comunicazione, per quanto concerne l’Economia, va fatta oltre alla Ragioneria generale dello Stato anche al dipartimento del Tesoro (per il ministero del Lavoro sarà da inviare al segretariato generale e alla direzione generale per le politiche sociali).
Il dipartimento del Tesoro assume, dunque, sempre più un ruolo definito nella gestione del patrimonio. Tanto che tutte le amministrazioni pubbliche (all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001) che utilizzano o detengono immobili propri o dello Stato, sono tenute a trasmettere le relative informazioni al dipartimento del Tesoro.
Ilsole24ore.com
9 dicembre 2010