Il 30 gennaio 2008 la Commissione europea aveva proposto un nuovo regolamento UE per l’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari. L’iter del provvedimento è stato travagliato poiché la materia è ampia e delicata, trattandosi delle norme generali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti. Il 16 giugno 2010 il Parlamento europeo aveva approvato il testo in prima lettura. Le discussioni sono quindi proseguite al Consiglio, l’Istituzione europea che rappresenta i Governi dei 27 Paesi membri.
Dopo mesi di dibattiti proprio oggi, il 7 dicembre 2010, il Consiglio incaricato di Epsco (“Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs”) ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di regolamento in esame. Ecco l’accordo odierno tra gli Stati membri, in sintesi.
Indicazioni nutrizionali. Viene introdotta una tabella nutrizionale obbligatoria con sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) da riferire ai 100g/ml di prodotto e, su base facoltativa, alla porzione indicata. È possibile esporre i predetti valori, in via supplementare, anche in termini percentuali rispetto ai fabbisogni medi quotidiani (GDA), e copiare alcuni elementi della tabella nutrizionale sul fronte dell’etichetta.
Viene altresì ammessa l’ipotesi di utilizzare schemi ulteriori e aggiuntivi per l’informazione nutrizionale, a condizione che essi risultino di facile comprensione per il consumatore medio. Il rischio rimane peraltro quello di confondere il consumatore con notizie grossolane e fuorvianti, come quelle fornite attraverso i c.d. “semafori” attualmente in auge nel Regno Unito.
Leggibilità. Le informazioni obbligatorie in etichetta devono venire riportate in caratteri di altezza non inferiore a 1,2mm (altezza riferita alla lettera “x” minuscola), 0,9mm per le confezioni di superficie <60 cm2.
Origine. È stato formalizzato l’accordo già raggiunto dalle rappresentanze diplomatiche dei 27 Stati membri il 22 ottobre 2010. In sintesi: è confermato l’obbligo di indicare in etichetta il paese d’origine o il luogo di provenienza del prodotto, se la mancanza di questa indicazione possa confondere il consumatore circa l’effettiva provenienza dell’alimento.
Quando l’operatore indica in etichetta il paese di origine o luogo di provenienza di un alimento, e questo non coincida con quello dell’ingrediente primario, è obbligatorio indicare anche l’origine dell’ingrediente primario o, più semplicemente, dichiarare che l’ingrediente primario ha un’origine diversa da quella dell’alimento.
Si prevede l’obbligo di indicare l’origine delle carni suine, ovine e avicole (affidando alla Commissione europea il compito di definire le modalità di tali comunicazioni nei 2 anni successivi all’entrata in vigore del regolamento).
Entro 5 anni, la Commissione europea dovrà presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione sull’opportunità di estendere l’indicazione obbligatoria d’origine:
a) alle etichette di altri alimenti (latte, prodotti alimentari non trasformati, prodotti mono-ingrediente);
b) ad alcuni ingredienti dei prodotti alimentari (il latte nei prodotti lattiero-caseari, la carne usata nella preparazione di altri cibi) nonché degli ingredienti che rappresentino più del 50 per cento dell’alimento.
Bevande alcoliche. È confermata l’esenzione della gran parte delle bevande alcoliche (fatti salvi i c.d. alcopops) dalla tabella nutrizionale e la lista degli ingredienti. La Commissione produrrà un rapporto, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore del regolamento, sull’opportunità di mantenere tale esenzione.
Alimenti non preconfezionati. Viene rimessa agli Stati membri la valutazione se prescrivere o meno l’indicazione nutrizionale per i prodotti venduti sfusi. Le indicazioni relative alla presenza di ingredienti allergenici in tali prodotti sono in ogni caso obbligatorie.
Normative nazionali (Capitolo VI della proposta). Rimane purtroppo irrisolto l’aspetto più problematico della proposta di regolamento, vale a dire la prevista possibilità per gli Stati membri di introdurre sui loro territori informazioni obbligatorie in etichetta ulteriori rispetto a quelle comuni. Ciò comporta il grave rischio di aggravare gli oneri a carico degli operatori (i quali dovrebbero tenere sotto controllo le legislazioni vigenti nei 27 Stati membri, per poter esportare i loro prodotti all’interno del Mercato unico) e soprattutto di confondere i consumatori europei (i quali potrebbero trovarsi di fronte a diciture singolari e di significato anche diverso, da un Paese all’altro).
Si procederà ora alla revisione legale e linguistica del testo, in vista della sua adozione formale che avrà luogo in una delle prossime riunioni del Consiglio. Il documento verrà poi trasmesso al Parlamento europeo, che procederà all’esame in seconda lettura