I costi riconducibili a reati sono indeducibili soltanto se concernono attività da cui derivano ricavi illeciti. Ne consegue che le somme per la retribuzione di manodopera illecitamente fornita possono essere dedotti perché sono “bilanciati” dalla produzione di redditi leciti
A precisarlo è la Ctr di Milano con due decisioni, 102 e 103 del 2010, sezione 33, depositate il 15 novembre scorso, che “interpretano” la norma relativa alla indeducibilità dei costi da reato, su cui pende, peraltro, una presunta incostituzionalità sollevata dalla Ctp di Terni.
In seguito a una verifica effettuata dalla Guardia di finanza nei confronti di una Snc produttrice di carne è emerso che la società si avvaleva di fornitura illecita di manodopera assunta da altre aziende nella macellazione di animali. È stato così configurato il reato di appalto illecito di manodopera per usufruire di indebiti risparmi previdenziali, contributivi e fiscali (accertato definitivamente dal competente tribunale penale). L’agenzia delle Entrate, da un lato, ha rettificato un maggior reddito e, dall’altro, ha ritenuto indeducibili i costi relativi alle fatture passive – emesse dai fornitori di manodopera – sul presupposto che, in base all’articolo 14 n. 4-bis della legge 537/93, non sono ammessi in deduzione costi o spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente protetti.
La società ha proposto ricorso in commissione tributaria provinciale, evidenziando che i costi riguardavano prestazioni di servizi. Se, sulla scorta di quanto accertato dal giudice penale, configuravano fornitura illecita di manodopera, erano però stati effettivamente sostenuti e registrati nelle scritture contabili.
Avevano, inoltre, i requisiti dell’inerenza con la conseguenza che non poteva essere negata la loro deducibilità in base all’articolo 14 comma 4-bis.
La Ctp ha però rigettato il ricorso, confermando quanto evidenziato nell’avviso di accertamento, dato che i costi dedotti dalla società erano riconducibili a fatti qualificati come reato. Contro tale decisione il contribuente ha proposto appello alla Ctr Lombardia, che lo ha accolto.
I giudici di secondo grado hanno innanzitutto operato un distinzione tra indeducibilità dei costi per violazione del principio di inerenza (articolo 109 del Tuir) e indeducibilità per i costi da reato con la clausola di salvaguardia relativa all’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti (articolo 14 comma 4-bis). Hanno quindi ritenuto lecita la deduzione dei costi della retribuzione della manodopera (benché fornita illecitamente), in quanto ha remunerato il lavoro lecito di terzi, costituendo l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.
Ilsole24ore.it
20 novembre 2010