Il lavoratore ha una certa attitudine a telefonare ad amici e cari durante il proprio impiego da centralinista. Eppure il controllo difensivo esercitato dal datore con un software è illegittimo, poiché non sono state rispettate le garanzie procedurali predisposte dallo Statuto dei Lavoratori (art. 4) a tutela della riservatezza dei dipendenti. È quanto emerge dalla recente sentenza della Cassazione, la 16662/12.
136 telefonate personali in tre mesi. Tutte inferiori ai quindici secondi, quindi insufficienti a sentire le richieste e a rispondere. Un saluto veloce ad amici, parenti e conoscenti. Un operatore telefonico perde così il lavoro e si trova prima a dover appellare la Corte di Roma (la quale rileva che il software usato per il rilevamento delle chiamate non fosse in contrasto con l’art. 4 Statuto lavoratori, in quanto adibito al c.d. controllo difensivo), quindi a bussare alle porte della Cassazione.
Strumenti di controllo: non devono essere troppo invasivi. L’art. 4 l. n. 300/1970 stabilisce il divieto di apparecchiature di controllo a distanza e subordina ad accordo con le r.s.a. l’installazione di quelle “spie” rese necessarie da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza sul posto di lavoro.
La garanzia procedurale prevista per impianti di questo tipo mira a contemperare l’esigenza di tutela dei lavoratori a non essere controllati e quella del datore ad aver un quadro nitido di quanto avvenga durante il servizio (Cass. n. 15982/2007). L’esigenza di evitare condotte illecite dei dipendenti non può comunque assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e della riservatezza.
Controlli difensivi. Richiamando alcuni precedenti in materia (Cass. nn. 4375/2010 e 2722/2012 su tutti), la S.C. ricorda che anche per i c.d. controlli difensivi trovano applicazione le garanzie del citato art. 4, secondo comma. E che, in ogni caso, questi controlli non possono tradursi in forme surrettizie di sguardo a distanza dell’attività lavorativa dei dipendenti.
Ricorso accettato. Il divieto sopra detto implica che i controlli posti in essere con il sistema informatico ricadono nell’ambito dell’art. 4, c. 2, l. n. 300/1970 e non possono toccare la sfera della prestazione lavorativa. Qualora si riscontrino interferenze con quest’ultima ma non siano stati previamente adottati sistemi di filtraggio delle telefonate, i dati emersi non possono essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale del dipendente. Il quale tira così un sospiro di sollievo, da condividere con l’amatissima cornetta del telefono.
La Stampa – 18 dicembre 2012