Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13-12-2012 il decreto in cui vengono indicati i requisiti, in particolar modo strutturali, che riguardano gli esercizi commerciali che allestiscono preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13-12-2012, il decreto che, in base alla legge n. 248 del 4 agosto 2006, stabilisce i requisiti relativi agli esercizi commerciali che allestiscono preparati officinali sterili che non prevedono la presentazione di ricetta medica. Questi devono osservare le “Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia” contenute nella vigente edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, nelle parti riferibili all’allestimento di tali preparazioni.
Tra gli obblighi previsti:il titolare dell’esercizio commerciale deve comunicare al Ministero della salute, alla Regione o Provincia autonoma, al Comune e alla Azienda sanitaria locale dove ha sede l’esercizio, l’inizio dell’attività di allestimento di preparazioni galeniche. Le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute, sono tenute ad assicurare l’accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti.
Requisiti strutturali. Presenza di uno spazio dedicato alla vendita e alla conservazione dei medicinali ben indicato e separato dalle zone di vendita di prodotti diversi, inaccessibile al personale non addetto durante l’orario di chiusura al pubblico. La disposizione degli spazi e degli arredi all’interno del locale deve, inoltre, garantire:
– l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio professionale ed iscritti al relativo ordine, anche in caso di accessibilità libera e diretta da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione;
– l’inaccessibilità agli altri medicinali da parte dei cittadini e del personale non addetto negli orari di apertura al pubblico;
– le insegne devono essere chiare e non ingannevoli e non possono includere l’emblema della croce, di colore verde. All’esterno dell’esercizio commerciale deve essere indicato, chiaramente e con evidenza, la tipologia di medicinali venduti. Non è consentita l’aggiunta di alcuna dicitura che possa indurre il cliente a ritenere che nell’esercizio sono venduti medicinali diversi dai medicinali di automedicazione.
14 dicembre 2012 – quotidianosanita.it