Il Garante per la privacy ha richiamato alcune amministrazioni sanitarie alla corretta applicazione delle novità normative introdotte dalla legge di conversione (n.134 del 7/8/2012) del cosiddetto “Decreto Sviluppo 2012”, vietando la diffusione online dei dati sulla salute dei pazienti.
Le aziende sanitarie chiedevano in particolare se l’articolo 18 della legge, che introduce nuove disposizioni in tema di agenda digitale e trasparenza nella Pubblica Amministrazione, le obbligasse a pubblicare su internet anche i dati dei pazienti che hanno ad esempio ricevuto indennizzi per danni irreversibili (come il contagio da epatite o Hiv) causati da vaccinazioni o dalla somministrazione di emoderivati, rimborsi per cure di altissima specializzazione, interventi assistenziali o altri contributi legati a patologie mediche certificate.
L’Autorità ha chiarito che, per quanto riguarda le persone fisiche, l’articolo citato prevede la pubblicazione online solo dei dati di chi riceve “corrispettivi o compensi” dalla Pubblica Amministrazione e che deve in ogni caso essere interpretato alla luce dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, cristallizzati in disposizioni comunitarie che vincolano il nostro legislatore.
Il Garante ha ribadito che è il Codice della privacy vieta ai soggetti pubblici la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato della salute di una persona e che le informazioni citate non possono essere pubblicate sul sito web delle Ausl o di altri enti.
Ha ricordato infine che tutte le pubbliche amministrazioni, nel predisporre il proprio sito Internet, devono sempre rispettare le apposite cautele indicate nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”, approvate dal Garante nel 2011.
Corriere di Verona – 12 dicembre 2012