Il modello Inps unisce stipendi fissi e accessori. Assorbito giuridicamente l’Inpdap, dopo un breve periodo di assestamento, l’Inps allarga a pieno titolo il suo raggio d’azione sui dipendenti pubblici
E ne impone regole e procedure. Un primo segnale è stato registrato con la sostituzione dalla vecchia denuncia contributiva dell’ex istituto di previdenza pubblico (Dma) con la nuova e aggiornata Uniemens, in uso presso l’Inps. Ma se, in teoria, il passaggio doveva rappresentare solo una diversa modalità di comunicazione dei dati previdenziali, l’avvicendamento nasconde una discreta quantità di novità, dubbi e problemi.
Le prime istruzioni furono impartite con la circolare Inps n. 105 del 7 agosto 2012, documento di difficile lettura in quanto doveva essere costantemente incrociato con le specifiche tecniche del flusso e le istruzioni operative. Un aspetto, però, appariva già chiaro: con le retribuzioni di ottobre il criterio di competenza che aveva guidato le denunce contributive fino a quel momento lasciava il passo al criterio di cassa. La singola voce stipendiale assume rilievo non nel periodo a cui si riferisce, ma nel momento in cui viene corrisposta. Se dal punto di vista del calcolo dei contributi dovuti questo non rappresenta una grossa questione, in quanto le aliquote sono ferme da tempo, riflessi importanti si possono incontrare in sede di calcolo della pensione. Se da un lato, un dipendente che presta servizio ordinariamente non va incontro a grosse differenze, dall’altro non risulta chiaro come trattare il lavoratore che si trova in uno dei casi per i quali è previsto l’accredito figurativo. Ad esempio, il dipendente che usufruisca del congedo parentale con retribuzione ridotta al 30% e nello stesso mese riceva arretrati riferiti ad un periodo in cui godeva dello stipendio pieno, si vede sommare i due importi, senza possibilità di distinzione. Ma come farà l’Inps a quantificare la contribuzione figurativa? La fattispecie è frequente: si pensi ai dipendenti che trasformano il loro contratto di lavoro da part-time a tempo pieno o coloro che si trovano in malattia con retribuzione ridotta.
Forse conscio delle difficoltà incontrate, l’Inps torna sulla materia con il messaggio 17297 del 24 ottobre, corredato di una serie di esempi pratici. Ed è a questo punto che emerge una seconda stranezza: manca la suddivisione della retribuzione fra parte fissa e continuativa e parte accessoria. Distinzione che costituisce il caposaldo per il calcolo della pensione con il sistema retributivo, la modalità attualmente applicata alla maggior parte dei pensionandi pubblici. In assenza del dato relativo al trattamento fondamentale, risulta impossibile procedere alla quantificazione di quella parte della pensione che valorizza il servizio maturato fino al 31 dicembre 1992. Come farà i calcoli l’Inps? Si possono delineare due ipotesi: o ricorre ancora all’ente di appartenenza, senza alcuna possibilità di verifica della certificazione prodotta, oppure questi potrebbero costituire i presupposti per arrivare ad estendere anche ai lavoratori pubblici il metodo di calcolo applicato dall’Inps al privato.
Il problema non può trovare soluzione nei campi «stipendio tabellare» e «retribuzione individuale di anzianità» in quanto negli stessi vanno indicate la sola retribuzione iniziale di categoria e la Ria, con esclusione delle altre voci fisse. Da quanto appreso, queste informazioni non influiscono né sul calcolo della contribuzione figurativa, né su quello della pensione, ma dovrebbero avere un mero valore statistico.
Ilsole24ore.com – 10 dicembre 2012