L’obbligo. Necessaria la continuità. Interruzione di pubblico servizio per il farmacista di turno che chiude per andare a mangiare. La Corte di cassazione (46755) esclude per il farmacista la possibilità di ricorrere al classico cartello con la scritta “torno subito”.
Nel caso specifico il professionista aveva messo l’avviso che si trovava a pranzo e avrebbe riaperto dopo le 16. La notizia non era stata presa bene dal padre di un bambino che cercava la tachipirina perché il figlio aveva la febbre alta. L’uomo era stato ancora più contrariato quando il farmacista, che era riuscito a contattare, gli aveva negato il farmaco senza prescrizione, benché da banco, e consigliato di portare il bambino in ospedale. Un comportamento giudicato non così grave dai giudici di merito, secondo i quali il rifiuto di una singola prestazione non fa scattare il reato, anche in considerazione della possibilità di rivolgersi al pronto soccorso. Al contrario la Cassazione ricorda che la farmacia di turno è un presidio «indefettibile» teso ad assicurare la continuità del servizio. Analoga condanna era toccata nel 2005 (sentenza 26934) a un collega che si concedeva orari di apertura e chiusura “elastici”.
Sole 24 Ore – 4 dicembre 2012