Le nuove regole sui termini e le modalità di pagamento dei prodotti agroalimentari (introdotte dall’articolo 62 del decreto legge n. 1/2012) potrebbero fare da battistrada al progetto legislativo relativo alle altre tipologie di transazioni commerciali.
Anche se, per il momento, i contenuti dello schema di decreto legislativo varato dal Governo in attuazione della direttiva comunitaria 2011/7/Ue, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento, sono meno rigorose di quelle già operative per le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari.
Le regole per le transazioni commerciali in via di definizione, per esempio, non prevedono sanzioni a carico del debitore che non paga nei termini il corrispettivo. Lo schema di decreto legislativo dispone con precisione le modalità di determinazione degli interessi di mora la cui applicazione appare come un diritto del fornitore, ma non è stabilita alcuna penalità in caso di disapplicazione.
Forse, in considerazione del fatto che in presenza di normali rapporti commerciali continuativi il creditore spesso soprassiede all’applicazione degli interessi di mora per mantenere con il cliente un rapporto non conflittuale. Invece, per la cessione di prodotti agroalimentari il mancato pagamento nei termini del corrispettivo comporta l’applicazione “automatica” di una sanzione che va da 500 a 500mila euro. Solo per tale ragione le imprese agricole e soprattutto quelle alimentari sono impegnate in questi giorni ad avviare le procedure per il rispetto delle regole introdotte dall’articolo 62.
Lo schema di decreto legislativo fissa poi la decorrenza degli interessi di mora allo scadere del termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento.
Se la data di ricevimento della fattura non è certa, ipotesi improbabile vista l’operatività della posta elettronica certificata per quasi tutte le imprese, si deve avere riguardo alla consegna delle merci, ovvero alla ultimazione della prestazione dei servizi. Tuttavia le parti possono pattuire un termine di pagamento superiore a trenta giorni; se l’accordo supera il limite di 6o giorni va pattuito per iscritto.
Anche in questo caso lo schema di decreto legislativo si differenzia dal provvedimento relativo ai prodotti agroalimentari per i quali i termini di pagamento sono inderogabili, con l’applicazione della sanzione in caso di inosservanza. Le forniture devono essere pagate entro trenta giorni dalla data di fine mese di ricevimento della fattura (60 per i prodotti non deteriorabili). Proprio in ordine alla fase di avvio del regime dei pagamenti nel settore agroalimentare si riscontrano tentativi per concedere maggiori termini ai clienti ed evitare che incorrano nelle sanzioni.
Il sole 24 Ore – 2 novembre 2012