La produzione di mangimi medicati per autoconsumo presso aziende zootecniche con l’utilizzo di premiscele medicate autorizzate, è subordinato al possesso di un’autorizzazione interministeriale (Salute e Sviluppo Economico) basata su un parere favorevole espresso dalla commissione Provinciale.
Tale parere favorevole, notificato all’interessato, “dà titolo allo stesso di svolgere l’attività in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale“.
Partendo da tale premessa il Ministero della Salute chiarisce, in una nota a firma del Capo Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, Dr. Romano Marabelli che, ai sensi del D.Lgs 90 del 3 marzo 1993, art. 4 e del D.M. 16/11/93, art. 2 “l’inclusione della premiscela direttamente nella broda, ricadrebbe comunque nell’attività di produzione di mangimi medicati per esclusivo uso aziendale“.
La nota precisa inoltre che nell’allevamento suino, la somministrazione del mangime medicato avviene perlopiù secco, tramite sistemi manuali o meccanici, in altri casi può avvenire tramite la somministrazione del mangime medicato nel sistema di distribuzione della broda. La proposta di voler inserire direttamente la premiscela nella produzione della broda, pur considerando che può essere una pratica utile al fine dì diminuire le cross contamination e automatizzare la pulizia degli impianti, non può non tener conto delle caratteristiche fisico-chimiche della premiscela (solubilità in primis)”.
A tal proposito, secondo quanto previsto dal DM 16/11/93 art. 19, “le premiscele per alimenti medicamentosi sono adatte alla miscelazione con mangimi solidi (sostanza secca superiore al 40%), mentre per la medicazione di mangimi liquidi ed acqua, sono disponibili i medicinali veterinari prefabbricati, per il cui utilizzo non è necessaria l’autorizzazione interministeriale di cui sopra”.
fonte: Fnovi – 2 ottobre 2012