Individuazione degli obiettivi già al con ferimento dell’incarico dirigenziale. Divieto di conferimento di incarichi di consulenza ai dipendenti collocati in quiescenza nelle materie di cui si sono occupati nell’ultimo anno.
Divieto di monetizzazione delle ferie non godute e, dal prossimo ottobre, fissazione del tetto massimo di 7 euro per i buoni pasto dei dipendenti pubblici. Sono queste alcune importanti novità contenute nella legge di conversione del Dl 95/2012. Gli obiettivi su cui i dirigenti sono valutati per il trattamento accessorio collegato alle performance devono essere « predeterminati all’atto del conferimento dell’incarico dirigenziale». Si estende così a tutti i dirigenti pubblici una previsione fino a oggi limitata allo Stato; gli obiettivi dovranno avere una durata per lo meno triennale, e saranno assegnati dal sindaco, che conferisce l’incarico. Negli enti locali questa norma andrà raccordata con il piano degli obiettivi annualmente approvato dalla Giunta; si può ritenere che la novità si applichi ai titolari di posizione organizzativa nei Comuni sprovvisti di dirigenti. I dipendenti collocati in quiescenza non potranno ricevere incarichi di consulenza, studio e ricerca dalla propria amministrazione nelle materie di cui si sono occupati nell’ultimo anno. Tale vincolo si aggiunge a quello (legge 724/1994) che vieta l’uso da parte delle Pa dei dipendenti collocati in quiescenza per ragioni diverse dalla maturazione del limite massimo di età, nei 5 anni successivi. La nuova norma vale solo per l’amministrazione con cui si è avuto l’ultimo rapporto di lavoro e ha natura permanente. I buoni pasto da ottobre dovranno rientrare entro il tetto di 7 euro. I risparmi saranno acquisiti al bilancio degli enti e non potranno incrementare il fondo per le risorse decentrate. I problemi con i fornitori sono stati risolti attraverso la garanzia, che si realizza con l’allungamento della durata del contratto, dell’invarianza del valore della fornitura. Dallo scorsoi luglio, è poi vietata la monetizzazione delle ferie non godute e viene ribadito il principio per cui esse devono essere godute come previsto dal Dlgs 66/2003 e, ove contengano norme più favorevoli per i dipendenti, dai contratti nazionali. Tali disposizioni si applicano al personale e ai dirigenti di tutte le Pa. La monetizzazione delle ferie non godute era fin qui consentita nel pubblico impiego solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La concreta applicazione di questa disposizione, per la mancanza di norme transitorie, solleva numerosi problemi. Peraltro, la disposizione induce ad una lettura assai rigida visto che la sua violazione determina peri dirigenti il maturare di responsabilità amministrativa e disciplinare ed obbliga le amministrazioni al recupero a carico dei dipendenti.
Il Sole 24 Ore – 6 agosto 2012