Per andare in pensione con le vecchie regole, a fronte dell’esistenza dei requisiti, nella maggior parte dei casi la data di cessazione del rapporto di lavoro costituirà un elemento di precedenza. Nel messaggio 13052 diffuso ieri dall’Inps, l’Istituto di previdenza ribadisce, rispetto a quanto già indicato dal Dl 201/2011, per ognuna delle sette categorie di salvaguardati quale sarà il criterio ordinatorio delle disponibilità nel plafond assegnato.
Per lavoratori in mobilità ordinaria o lunga, per quelli a carico di fondi di solidarietà, per i prosecutori volontari e gli esodati, il criterio è la data di cessazione del rapporto di lavoro; per gli esonerati fa riferimento la data di inizio dell’esonero; per i congedati vale la prossimità al perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico. Qualora i potenziali salvaguardati siano più dei 65mila posti previsti dal decreto ministeriale del 1° giugno 2012, insomma, sarà favorito chi da più tempo è senza lavoro.
Che l’esatta consistenza del numero di salvaguardati in possesso dei requisiti richiesti non sia certa emerge anche da un altro passaggio del messaggio, con cui si precisa che una parte dei titolari di assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà dopo il 4 dicembre 2011 potrebbe non risultare inserita nelle liste che la direzione centrale dell’Inps ha avviato alle sedi territoriali al fine di verificare i requisiti per la pensione.
Queste persone potranno comunque rivolgersi all’Inps per verificare la posizione individuale e l’esistenza del diritto alla salvaguardia. Invece verranno rigettate le domande di prestazione straordinaria già presentate all’Istituto se il lavoratore non rimane nel Fondo almeno fino ai 62 anni previsti dai decreti.
Nel messaggio sono contenute ulteriori precisazioni che interessano le altre categorie di lavoratori. Viene sottolineato che tra chi si trova in mobilità ordinaria devono essere inclusi i licenziati da aziende del commercio con 50-200 dipendenti, da aziende della logistica, del turismo e agenzie di viaggio con più di 50 addetti, e da imprese di vigilanza, nonché lavoratori del trasporto aereo e della gestione aeroportuale, ma non quelli che hanno un’indennità di mobilità in deroga.
Tra gli autorizzati al versamento volontario dei contributi, invece, potranno accedere alla salvaguardia solo quelli che maturano la decorrenza della pensione entro il 6 dicembre 2013. L’Inps ha interpretato in modo letterale quanto indicato dala norma (24 mesi dall’entrata in vigore del Dl 201/2011), ma al contempo sottolinea che aver svolto lavori socialmente utili non esclude dalla salvaguardia in quanto tale attività non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro. Non costituiscono titolo valido per la tutela, invece, le autorizzazioni alla contribuzione per integrare i periodi di lavoro part time o le aspettative non retribuite.
Il termine del 6 dicembre 2013 vale anche per gli “esodati” cioè le persone che hanno cessato l’attività lavorativa a seguito di accordi individuali o collettivi. Per costoro il messaggio conferma quanto anticipato ieri dal Sole 24 Ore: su richiesta dei lavoratori le sedi territoriali potranno verificare il possesso dei requisiti per la salvaguardia ma in caso di riscontro positivo saranno comunque messi in stand-by in attesa della valutazione del diritto da parte delle direzioni territoriali del Lavoro a cui i diretti interessati devono presentare specifica istanza entro il 21 novembre.
matteo.prioschi@ilsole24ore.com – 6 agosto 2012
Diritti e vincoli
01 | IL MONITORAGGIO
L’Inps ha avviato un’attività di verifica del diritto ad accedere alla pensione secondo le regole in vigore prima della riforma Monti-Fornero. In base a quanto stabilito dal decreto ministeriale 1° giugno 2012, i posti disponibili sono 65mila di cui 25.590 destinati a lavoratori in mobilità lunga, 3.460 in mobilità breve, 17.710 per chi è a carico di fondi di solidarietà, 10.250 autorizzati alla contribuzione volontaria, 950 esonerati, 150 congedati, 6.890 “esodati”. Oltre a verificare il diritto, l’Inps è tenuta a monitorare che tali plafond non vengano superati. Al completamento dei posti disponibili non saranno accettate ulteriori richieste da parte dei lavoratori