La commissione sanità del Senato ha dato parere favorevole allo schema di decreto legislativo sulla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di sottoprodotti animali.
Autorizzata dal Presidente del Senato a concludere l’esame del provvedimento, pur in assenza del parere della Conferenza Stato-Regioni, la Commissione Igiene e Sanità del Senato ha dato parere favorevole con osservazioni, allo “Schema di decreto legislativo concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera” (n. 493).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 493
La Commissione Igiene e sanità, esaminato il provvedimento in titolo;
ritenuto che esso ha l’obiettivo di contribuire a rafforzare la vigente disciplina sanitaria relativa al trattamento e allo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
esprime parere favorevole con le seguente osservazioni:
1) si fa presente come – in relazione alla fattispecie del comma 5 dell’articolo 9 – non risulti chiaro il rinvio operato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto alle previsioni dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 193/2007 (di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare): quest’ultima norma stabilisce, in casi analoghi, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000, mentre l’articolo 9, comma 5, dello schema prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.
2) all’articolo 18, comma 2, appare poco chiaro il richiamo agli articoli 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, risultando tali norme prive di riferimenti espressi a “provvedimenti”. Potrebbe essere utilmente specificato se si tratti dei provvedimenti di registrazione degli operatori, degli stabilimenti o impianti (articolo 23) o dei provvedimenti di riconoscimento di stabilimenti e impianti (articolo 24).
fonte: Sivemp – 2 agosto 2012