Il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del dipendente è sempre ontologicamente considerato disciplinare. Deve perciò essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore ai sensi dello Statuto n. 300 del 1970.
Si ravvisa il mancato rispetto del termine a difesa nel caso in cui la lettera recapitata al lavoratore contenga la contestazione degli addebiti e il coevo licenziamento.Questa la specificazione fornita, in materia di provvedimenti disciplinari, dalla Cassazione nella sentenza n. 12127 del 16 luglio 2012.
Il caso
Un uomo, dipendente presso una s.r.l. di legnami veniva licenziato, per aver avuto un comportamento non idoneo verso colleghi e datore di lavoro, insultandolo pesantemente davanti al personale. L’iracondo lamentava l’illegittimità del provvedimento per contrasto con l’art. 7 della l. n. 300/70, non essendo stato proceduto da alcuna contestazione disciplinare e, a sua detto, senza che vi fosse stato un giustificato motivo. Quale la domanda proposta al Tribunale di Bergamo? La reintegra nel posto di lavoro.
La Corte di Appello di Brescia, riformando la statuizione del giudice di prime cure, dichiarava illegittimo il licenziamento: vista la natura disciplinare dall’atto, sarebbe stato prima necessaria la contestazione degli addebiti. Allora la s.r.l. ricorreva per cassazione.
Il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del dipendente è sempre ontologicamente considerato disciplinare. Deve perciò essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore ai sensi dello Statuto del 1970 (Cass. nn. 9422/10 e 17652/07). La Suprema Corte, in particolare, ravvisa il mancato rispetto del termine a difesa, poiché la lettera incriminata conteneva la contestazione degli addebiti e il coevo licenziamento.
Il contenuto della missiva. Sono vane le doglianze della società dirette a far emergere un presunto errore di interpretazione della lettera. La Cassazione non può affrontare valutazioni di fatto, potendo controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del procedimento e della logicità del suo esito (Cass. sentenze 22893/08; 2217/07; 3538/05). Come rilevato correttamente in sede di Appello, la missiva non conteneva alcun licenziamento, piuttosto solo la necessaria contestazione degli addebiti e la concessione del termine a difesa di cui all’art. 7 l. n. 300/1970, senza che a ciò sia seguito un drastico provvedimento.
La Stampa – 23 luglio 2012