La Corte costituzionale ha respinto i ricorsi presentati a vario titolo sulla legge 122/2012
Sono costituzionalmente legittime le misure di taglio ai «costi della politica» contenute nell’articolo 5, commi 1, 4, 5 e 7, del dl 78/2012, convertito in legge 122/2012. La Corte costituzionale, con la sentenza 14 giugno 2012, n. 151, con varie formule respinto i ricorsi presentati da diverse regioni, che hanno considerato le misure di risparmio imposte dalla manovra estiva 2010 in vario modo lesive della propria potestà legislativa e autonomia finanziaria. La Consulta ha operato individuando i vari fondamenti che le regole dell’articolo 5 e i suoi commi impugnati hanno nella Costituzione, respingendo la tesi difensiva dell’avvocatura dello stato, secondo la quale i tagli della manovra estiva 2010 avrebbero giustificato, nella sostanza, un’invasione di competenza della legge statale nell’autonomia regionale giustificata dall’esigenza «di far fronte con urgenza a una gravissima crisi finanziaria che mette in pericolo la stessa salus rei publicae’., così da derogare alle regole costituzionali sul riparto delle competenze legislative tra stato e regioni. La Corte costituzionale ha respinto l’assunto: nemmeno necessità finanziarie possono, ovviamente, scardinare le regole della Costituzione.
Riduzione dei trattamenti economici degli organi di governo. L’articolo 5, comma 1, del dl 78/2010 dispone che, per gli anni dal 2011 al 2013, siano da destinare a uno specifico Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle regioni, con riferimento ai trattamenti economici dei componenti del consiglio e della giunta regionali, nonché del presidente. La Consulta propone un’interpretazione della norma tale da renderla conforme alla Costituzione, osservando che essa non obbliga le regioni a deliberare riduzioni relative a una specifica voce di spesa, limitandosi a prevedere, invece, che laddove autonomamente le regioni operassero il ridimensionamento degli emolumenti esse dovrebbero poi versare i risparmi al fondo previsto dalla norma. In tal modo, pertanto, non risulta incisa negativamente la potestà legislativa, né l’autonomia delle regioni.
Riduzione rimborsi elettorali. Costituzionalmente legittima è anche la previsione del comma 5 dell’articolo 5 del dl 78/2010, ai sensi del quale a decorrere dal primo rinnovo dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo, «è ridotto del 10% l’importo previsto a titolo di rimborso delle spese elettorali nell’art. 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157». In questo caso, chiarisce la sentenza, la materia ricade nella regolamentazione di cui all’articolo 122 della Costituzione che assegna allo stato la potestà di disciplinare il «sistema» di elezione delle regioni, nel quale rientra anche l’eventuale rimborso delle spese sostenute dai partiti per le campagne elettorali.
Gratuità degli incarichi.
I ricorsi avevano contestato l’articolo 5, comma 5, del decreto legge, ai sensi del quale i titolari di cariche elettive, se nominati titolari di qualsiasi incarico conferito da pubbliche amministrazioni possono ottenere esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, mentre eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta. Il principio di gratuità sancito dalla norma, secondo la Consulta, è costituzionalmente legittimo perché ha natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, la cui determinazione spetta allo stato e dal quale possono legittimamente derivare limitazioni all’autonomia organizzativa e di spesa delle Regioni. E un principio la cui ratio sta nell’evitare il cumulo di incarichi retribuiti e il perseguimento di risparmi finanziari.
Amministratori di comunità montane e forme associative. Conforme a Costituzione è anche l’articolo 5, comma 7, che vieta emolumenti ad amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali. Anche in questo caso, la legge statale ha esercitato correttamente la potestà di disciplinare il coordinamento della finanza pubblica.
ItaliaOggi – 15 giugno 2012