Entro il 30 giugno i Comuni devono approvare le aliquote e detrazioni Imu. Si tratta tuttavia di delibere provvisorie che potrebbero essere modificate a settembre, una volta conosciuto il dato del gettito effettivo dell’imposta sulla base degli acconti.
La circolare 3 del dipartimento delle Politiche fiscali precisa, inoltre, i limiti dei poteri deliberativi comunali. In primo luogo, l’aliquota non potrà mai scendere sotto i limiti di legge, che sono il 4,6 per mille per la generalità degli immobili e il 4 per mille per gli immobili locati, d’impresa e dei soggetti Ires. All’interno della forbice di legge, invece, sono molto ampi i poteri di differenziazione delle aliquote, con il solo limite della ragionevolezza. Si potranno pertanto adottare aliquote diverse per categoria catastale di immobili o anche nella medesima fattispecie impositiva. Secondo le Finanze, quindi, si può ad esempio adottare l’aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali che diventa, però, il 6 per mille per quelle di categoria A1, A8 e A9. Anche le agevolazioni non possono avere altra forma se non le aliquote ridotte entro i tetti di legge. Un capitolo a parte riguarda ovviamente l’abitazione principale. Per tale fattispecie, infatti, è possibile adottare aliquote sino al 2 per mille ed è anche ammissibile deliberare l’esenzione totale attraverso l’elevazione della detrazione sino a concorrenza dell’imposta. Da segnalare l’affermazione secondo cui solo in caso di totale esenzione dell’abitazione principale opera il divieto di ritoccare l’aliquota ordinaria del 7,6 per mille per le unità a disposizione. Consegue da ciò che nulla vieta di adottare l’aliquota massima per i fabbricati a disposizione deliberando nel contempo una mera elevazione della detrazione di base. È confermato il potere di riservare detrazioni maggiorate a soggetti in particolari situazioni reddituali o patrimoniali. Non è invece manovrabile la maggiorazione di detrazione di 50 euro per figli conviventi di età non superiore a 26 anni, interamente regolata dalla legge.
Le esenzioni, che pure potrebbero essere deliberate in forza di specifiche disposizioni legislative, devono fare i conti con la quota di imposta erariale. Ne deriva che i Comuni non possono in nessun caso incidere sul 3,8 per mille dell’imponibile. Così, ad esempio, l’agevolazione per gli immobili delle Onlus potrà al più tradursi nell’adozione della aliquota ridotta del 3,8 per mille, ma non potrà mai giungere al completo azzeramento dell’imposta.
La circolare ricorda, inoltre, che tutte le delibere devono essere inviate entro trenta giorni al Dipartimento delle politiche fiscali ai fini della loro pubblicazione.
Come anticipato, infine, entro il 30 settembre i comuni potranno modificare sia le aliquote, sia le detrazioni Imu in funzione del gettito effettivo dell’imposta desunto dai dati degli acconti. È peraltro evidente che, a tale scopo, i decreti con cui il Governo si riserva il potere di variare i limiti delle aliquote dovranno necessariamente essere adottati prima della scadenza di legge del 10 dicembre.
ilsole24ore.com – 20 maggio 2012