Il rinvio del pensionamento forzato del titolare e tre correttivi per fare barriera contro la valanga annunciata di ricorsi e censure anche sotto il profilo del diritto costituzionale e comunitario.
Si presenta così il Ddl approvato oggi pomeriggio dal Consiglio dei ministri composto da un unico articolo con cui il Governo rimette mano all’articolo 11 del Dl sulle liberalizzazioni (n. 1/2012 convertito nella L. 27/ 2012) con integrazioni già attese sotto forma di emendamento al Ddl sulle commissioni bancarie prima, al Ddl lavoro poi e infine trasferite in un provvedimento autonomo.
I nodi risolti dal provvedimento sono quelli oggetto di precedenti confronti tra il ministro della Salute, Renato Balduzzi e i rappresentanti Federfarma a partire dalla norma che nella versione attuale obbligherebbe i titolari a farsi nominare un direttore del presidio appena compiuti i 65 anni d’età. Il testo approvato oggi rinvia invece al primo gennaio 2015 l’entrata in vigore della norma ed esclude dall’applicazione della stessa i titolari delle farmacie rurali sussidiate, come peraltro già previsto da un Odg approvato dalla Camera in sede di conversione del decreto.
Le altre tre correzioni proposte dal Governo riguardano invece i tre aspetti dell’articolo 11 attaccabili sul piano giuridico. In particolare, viene prevista la rimozione del limite dei 40 anni per i farmacisti che intendono partecipare al concorso per l’assegnazione delle nuove farmacie in forma associata, che avrebbe eternamente escluso dall’assegnazione di una farmacia gli over-40 impossibilitati a raggiungere il massimo punteggio per titoli derivante dai 20 anni di documentata attività professionale.
Sempre in tema di concorsi si chiarisce che per farmacia sovrannumeraria – i cui titolari saranno ammessi al concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove sedi scaturite dalle liberalizzazioni – si intendono quelle aperte ai sensi dell’articolo 104 del Testo Unico delle leggi sanitarie (= aperte in base al criterio topografico o della distanza), che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione. L’ultimo correttivo riguarda infine la cancellazione dalla Legge n. 362/91 di qualsiasi riferimento a una precisa sede perimetrale per la farmacia, concetto divenuto “incompatibile” con il varo dell’articolo 11 e la conseguente abolizione della pianta organica.
Il Sole 24 Ore sanità – 13 maggio 2012