L’Inps, con la circolare 32/2012, ha chiarito alcuni punti fondamentali in materia di permessi per assistere disabili gravi, dopo la riforma (d.lgs. n. 119/2011), in vigore dall’11 agosto 2011.
Possono fruire di tale congedo parentale anche i genitori adottivi. Il periodo massimo del congedo prolungato è di 3 anni e comprende anche il periodo di congedo ordinario. Il prolungamento è fruibile solo se il figlio disabile non è stabilmente ricoverato o se, in caso di ricovero, la presenza del genitore è chiesta dai medici.
Per la richiesta del periodo di congedo straordinario indennizzato, bisogna seguire dei criteri di priorità: il coniuge convivente della persona con disabilità, o, in mancanza, i genitori, nonché i figli conviventi della persona disabile – qualora il coniuge convivente o i genitori siano deceduti o affetti da patologie invalidanti – e, per ultimi, i fratelli o le sorelle conviventi, nel caso in cui manchino tutti gli altri.
L’Inps chiarisce, comunque, che in alternativa al prolungamento, i genitori possono usufruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Oltre i 150 Km il dipendente deve provare di essersi effettivamente recato presso il familiare da assistere. Il dipendente che usufruisce dei permessi, nel caso in cui il disabile sia residente in un comune situato ad oltre 150 Km da quello di residenza del lavoratore, ha l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o con altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza della persona da assistere.
Lastampa.it – 5 maggio 2012