Incentivi per il rientro anche ai borsisti dell’Ue. Con la circolare 14/E diffusa oggi, l’Agenzia delle entrate illustra le linee guida sugli incentivi riservati ai cittadini dell’Unione europea che hanno maturato esperienze culturali e professionali all’estero e che scelgono di tornare nel nostro Paese.
In linea con il disposto della legge 238/2010, così come modificata dall’ultimo decreto Milleproroghe (dl 216/2011), il documento di prassi fa focus sui beneficiari dell’agevolazione, sul contenuto degli incentivi e sulla procedura da seguire per richiederli al proprio datore di lavoro.
Non solo dipendenti, anche co.co.co e borsisti per il Fisco sono assunti. La norma prevede che hanno diritto agli incentivi i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che sono assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività. A questo proposito, il documento di prassi spiega che il termine assunzione “assorbe” non solo le attività di lavoro dipendente, ma anche quelle che producono redditi assimilati agli occhi del Fisco. Ciò significa, ad esempio, che l’agevolazione ricade anche sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, così come sulle somme ricevute a titolo di borse di studio. Non solo. L’attività in Italia è agevolata anche se “slegata” da quella estera. La circolare, infatti, spiega che la mansione svolta nel nostro Paese trova l’agevolazione anche se non è attinente all’attività di studio o lavoro svolta all’estero.
Identikit degli “agevolati”. Possono beneficiare degli incentivi anche i cittadini dell’Ue, nati dopo il 1° gennaio 1969, che hanno maturato i requisiti a partire dal 20 gennaio 2009 e che, poi, sono stati assunti o hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o d’impresa in Italia, fermo restando che le agevolazioni decorrono dal 28 gennaio 2011, ossia dalla data da cui è in vigore la relativa norma. La circolare, infatti, precisa che il 20 gennaio 2009, ossia il giorno in cui è stato presentato il disegno di legge relativo agli incentivi, è la data a partire dalla quale conta l’assunzione o l’avvio dell’attività in Italia. In altre parole, accede al beneficio non solo chi possiede i requisiti a questa data, ma anche chi li matura successivamente, e comunque prima di essere assunto.
Residenza e domicilio. Possono accedere al beneficio i lavoratori che hanno trasferito residenza e domicilio in Italia anche prima dell’assunzione o dell’avvio dell’attività, purché il trasferimento sia funzionale ad essa, ossia, come spiega la circolare, avvenga nei tre mesi che ne precedono l’inizio. Inoltre, ciò che pesa per accedere all’agevolazione è che il cittadino abbia effettivamente svolto attività di lavoro o studio all’estero e che possa dimostrarlo, anche se non si è iscritto all’AIRE.
Cosa deve fare il datore di lavoro per riconoscere gli incentivi. In considerazione delle modifiche normative intervenute nel 2012, entro il 31 maggio prossimo i sostituti d’imposta dovranno rilasciare un nuovo Cud per l’anno 2011 ai lavoratori interessati che, in possesso dei requisiti, richiedono l’applicazione del beneficio per lo stesso anno. In via residuale è possibile richiedere il rimborso a un Ufficio territoriale dell’Agenzia, allegando la documentazione che prova la sussistenza dei presupposti per ottenere l’agevolazione. La circolare, infine, spiega che, a partire dall’anno d’imposta 2012, è comunque consentito al lavoratore di presentare la richiesta al datore di lavoro anche oltre il termine di tre mesi dall’assunzione. In questo caso, è facoltà del datore di lavoro riconoscere l’applicazione del beneficio a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta
ItaliaOggi – 6 maggio 2012