Ma la regione deve annunciare e motivare gli interventi. L’adunanza plenaria del Consiglio di stato mette fine a un contrasto giurisprudenziale
Retroattivi sì, ma non a tradimento. Così devono essere i paletti posti dalla regione alla spesa sanitaria nel corso dell’esercizio finanziario. Senza la delibera Cipe che ripartisce le risorse del fondo nazionale, infatti, l’ente territoriale non sa concretamente quanto potrà spendere per gli ospedali e le Asl. Bisogna però garantire anche gli operatori privati: è dunque opportuna una programmazione all’inizio dell’anno, per quanto provvisoria. E gli eventuali tagli in corso d’opera che riguardano cliniche e case di cura devono essere comunicati per tempo e motivati. Lo stabilisce l’adunanza plenaria del Consiglio di stato con la sentenza 3/2012, che mette fine a un lungo contrasto di giurisprudenza.
Work in progress Nulla impedisce alla Giunta di fissare i tetti massimi per l’esborso sanitario anche nello scorcio finale dell’esercizio finanziario: è dal fondo nazionale che le regioni attingono la maggior parte delle risorse ed è evidente che se il primo non viene ripartito le seconde non possono operare. Oltre che sulla programmazione della spesa, che pur sempre resta un atto autoritativo dell’ente territoriale, il funzionamento sistema sanitario nazionale riposa tuttavia su di un altro principio fondamentale: la libera scelta dell’utente fra le strutture pubbliche e l’ospedalità privata (nel caso di specie la controversia scaturisce dall’accordo fra la giunta calabrese e l’Aiop, l’Associazione che riunisce gli operatori del settore); è dunque necessario tutelare anche il legittimo affidamento delle imprese private che si occupano della salute del cittadino. Risultato: fino a quando non risulti adottato un provvedimento, cliniche e case di cura potranno aver riguardo all’entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell’anno precedente. I tagli work in progress, insomma, possono essere retroattivi se annunciati e motivati dalla regione. La tutela dell’affidamento dei privati richiede che le decurtazioni imposte al tetto dell’anno precedente, quando sono retroattive, siano comunque contenute: servono, in proposito, una congrua istruttoria e un’adeguata valutazione comparativa, nei limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all’inizio e nel corso dell’anno. E la motivazione deve essere tanto più approfondita quanto maggiore è il distacco dalla prevista percentuale di tagli.
Italia Oggi – 20 aprile 2012