L’Inps, con il messaggio n. 6167 del 6 aprile 2012, ha comunicato i nuovi coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per liquidazione pensioni e supplementi di pensione
Con il messaggio n. 6167 del 10 aprile 2012, l’Inps ha comunicato, in via definitiva, i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensioni aventi decorrenza nel 2012.
I suddetti coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A) sia a quella relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (quota B). Infatti, per il ottenere l’importo complessivo della pensione da liquidare, occorre sommare le due quote (quota A + quota B) dei contributi posseduti dagli assicurati, dopo opportuna rivalutazione.
Si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, aumentato di un punto percentuale, per rivalutare i periodi di lavoro coperti da contribuzione prestati dal 1° gennaio 1993 in poi; mentre per i periodi di lavoro svolti fino al 31 dicembre 1992, la rivalutazione delle retribuzioni avviene applicando i coefficienti previsti dalla legge 297/1982, pari all’indice annuo del costo della vita, senza l’aumento di un punto percentuale.
Si ricorda che non sono oggetto di rivalutazione le retribuzioni dell’anno di decorrenza della pensione e di quello immediatamente precedente. L’Inps, dunque, riporta nelle tabelle di quest’anno i coefficienti del 2012 e del 2011 pari a uno, per poi aumentarli successivamente.
Pronti i coefficienti per la liquidazione delle pensioni
Fissati, per l’anno 2012, i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 6167 del 6 aprile 2012, ha comunicato per l’anno in corso i nuovi coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione. In particolare, i coefficienti si distinguono in “quota A” e “quota B”: le prime si riferiscono alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993; mentre le seconde riguardano le anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, così come stabilito dal D.Lgs.n. 503/1992.
Il calcolo – Al riguardo, è utile capire come si arriva a determinare l’importo pensionistico. Premessa la complessità del meccanismo di calcolo, la somma finale è costituita da una serie di calcoli rappresentati dalla somma, da una parte, dell’anzianità contributiva posseduta dagli assicurati fino alla data del 31dicembre 1992 e, dall’altra parte, dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 in poi. In maniera analitica, è da sottolineare che un taglio netto al metodo di calcolo della retribuzione pensionabile si è avuto con la riforma Amato (D.Lgs. n. 503/1992), con la quale è stato stabilito che per i lavoratori dipendenti iscritti per la prima volta a una forma previdenziale obbligatoria la retribuzione pensionabile venisse calcolata non più sugli ultimi cinque anni retributivi precedenti la pensione, ma estesa a tutta la contribuzione versata nel corso della vita lavorativa. Però è stato stabilito che per i soggetti che potevano far valere 15 anni di contribuzione alla data del 31dicembre 1992 la retribuzione annua pensionabile venisse determinata con riferimento agli ultimi dieci anni di contribuzione precedenti la pensione. Successivamente e in via transitoria, nella fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, la stessa Legge di riforma n. 335/1995 ha previsto che i periodi di riferimento fossero costituiti dai consueti cinque anni aumentati del 50%, elevati poi al 66,6% per i periodi lavorati da gennaio 1996 in poi, del numero delle settimane comprese tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto sino a un massimo di dieci annidi retribuzione per i lavoratori dipendenti, mentre per i lavoratori autonomi il periodo di ricerca viene elevato sino al massimo di 15 anni. Per quanto concerne i lavoratori che invece facciano valere alla data del 31 dicembre 1992 un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione pensionabile è determinata dai cinque anni di retribuzione aumentati dei periodi di contribuzione presi in misura intera, compresi tra il 1° gennaio 1993 e la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione senza alcun limite massimo.
La rivalutazione – Per quanto concerne il meccanismo della rivalutazione delle retribuzioni, è da ricordare che esso opera in base all’indice dei prezzi al consumo (FOI), con l’aumento di un punto percentuale per i periodi di lavoro, coperti da contribuzione,prestati dal 1° gennaio 1993 in poi. Invece, per quanto riguarda i periodi di lavoro che sono stati svolti fino alla data del 31 dicembre1992, la rivalutazione delle retribuzioni deve essere eseguita applicando l’indice annuo del costo della vita (L. n.297/1982), cioè senza l’aumento di un punto percentuale. Dopo il calcolo delle due quote di pensione, scaturenti dall’applicazione dei rispettivi coefficienti di rivalutazione, l’importo mensile spettante al lavoratore,a titolo di pensione, sarà dato dalla somma delle due quote.
Autore: Redazione Fiscal Focus – 15 aprile 2012