Il documento di Patroni Griffi punta sui contratti professionalizzanti e quelli per l’alta formazione. Le amministrazioni potrebbero usare per le nuove assunzioni parte dei fondi destinati ai contratti a tempo determinato. Secondo il sindacato bisogna utilizzare invece i contratti di formazione lavoro e chiudere la stagione del precariato
L’operazione di adattamento al pubblico impiego delle nuove regole introdotte dalla riforma Fornero non passa solo per il taglio prospettato ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il documento predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica per il confronto aperto con i sindacati e le rappresentanze delle Regioni e degli enti locali punta molto sull’apprendistato come canale di accesso strategico dei giovani nelle amministrazioni. Il testo, su cui è aperta una riflessione che al momento registra consensi ma anche perplessità, cita in particolare due forme di apprendistato previste da nuovo Testo unico (digs 167/2011): l’apprendistato professionalizzante e quello di alta formazione e ricerca, entrambi applicabili al settore pubblico per il reclutamento di giovani tra i 18 e i 29 anni. Il ragionamento che fanno i tecnici di palazzo Vidoni sembra interessante perché, se dovesse fare breccia, può allineare le logiche di ingresso al lavoro di pubblico e privato in una prospettiva di lungo periodo rispettando, nel contingente, i vincoli di spesa. Per le nuove assunzioni dei giovani apprendisti si potrebbe utilizzare parte delle risorse che oggi sono destinate ai contratti flessibili (o ai tempi determinati) senza intaccare il blocco parziale del turn-over sulle nuove assunzioni, che è vincolato fino a tutto il 2013 al 20% dei pensionamenti. L’operazione apprendistato nella Pa – che tra l’altro vanta buoni esempi in Europa, in particolare in Francia – potrebbe essere realizzata con una prima forma di reclutamento per concorso, nel rispetto quindi dei vincoli costituzionali sull’accesso nelle amministrazioni (articolo 97), cui potrebbe seguire un esame finale dopo il periodo di formazione per l’assunzione definitiva; un po’ ricalcando e generalizzando il modello del «corso-concorso» che oggi viene utilizzato per il reclutamento della nuova dirigenza. Per attuare queste soluzione una strada normativa è già aperta: si tratta del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) che, come prevede il nuovo Testo unico dell’apprendistato, deve essere adottato entro il prossimo autunno d’intesa con Funzione pubblica, Lavoro ed Economia. Sulle altre forme di contratti flessibili attualmente utilizzati nella Pa (tempo determinato, formazione lavoro, somministrazione di lavoro a tempo determinato e lavoro accessorio; articolo 36 del dlgs 165/2001) il documento di Funzione pubblica individua numerose «compatibilità» con le modifiche introdotte dalla riforma Fornero al netto delle ipotesi che prevedo- no la conversione in tempi indeterminati dei contratti flessibili, che rimane escluso. Tra le varie casistiche indicate, per esempio, si conviene sulla possibilità di conteggiare anche i periodi di lavoro in somministrazione per il computo dei 36 mesi limite di un contratto a termine, mentre si propone un approfondimento con «avvisi comuni» con le organizzazioni sindacali per studiare possibili deroghe al vincolo dei 36 mesi in settori particolari come la Ricerca e la Sanità. Discorso a parte, naturalmente, andrà fatto perla Scuola, dove invece i contratti a termine vengono utilizzati con una logica differente e su numeri importanti (circa 2oomila addetti l’anno). Sull’ipotesi di utilizzo dell’apprendistato come nuovo canale d’accesso alle amministrazioni la contrarietà maggiore arriva dalla Cgil, secondo cui senza inventarsi strade di difficile praticabilità, bisognerebbe invece utilizzare i contratti di formazione lavoro. La Cgil è poi contraria alla riduzione delle causali sui contratti a termine e chiede che il tema del recepimento della riforma Fornero nel setto re pubblico venga accompagnato da un piano per l’assorbimento del precariato (oggi sono 120-130mila i lavoratori flessibili del settore pubblico) e per l’assunzione dei vincitori dei concorsi pubblici.
Sole 24 Ore – 6 aprile 2012