Perde il posto di lavoro l’addetto alla sicurezza di un ospedale che fa telefonate fiume di svago durante il suo turno di lavoro.
La Corte di cassazione, con la sentenza 5371, (www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com) avalla il licenziamento di un servegliante che, chiuso nel suo box all’ingresso di un ospedale, invece di vigilare sulla sicurezza del luogo si perdeva in chiamate personali che duravano ore. Inutile i tentativi della difesa di bollare come illegittima l’acquisizione dei tabulati telefonici e di eccepire il mancato rispetto del principio del danno di lieve entità provocato all’azienda.
Nel primo caso, infatti, la Corte ricorda che il divieto di controllo sui dipendenti con sistemi audivisivi non preclude la possibilità di utilizzare i risultati di registrazioni fatte all’esterno o i tabulati telefonici acquisti da un soggetto terzo. Cosa che era puntulamente avvenuta nel caso del “logorroico” sorvegliante dipendente di una società che aveva in appalto il servizio presso la struttura ospedaliera. Va male anche sul fronte dell’esiguità del danno economico. Il pregiudizio materiale effettivo passa in secondo piano quando l’azione è tale da ledere il rapporto di fiducia. Non può essere distratto dalle chiacchiere chi deve tenere gli occhi aperti per evitare l’intrusione di soggetti estranei e potenzialemnte pericolosi all’interno di un luogo di cura. A questo si aggiunge il pregiudizio, che poteva derivare dalla perdita di future commesse, arrecato alla ditta appaltatrice
ilsole24ore.com – 5 aprile 2012