Dopo la nuova puntata della rottamazione, resta infatti pienamente in vigore la legge 183/2010 che prevede la permanenza in servizio dei dirigenti medici fino ai 40 anni di servizio effettivo.
Lo rende noto l’Anaao Assomed che annuncia tutela legale per i medici ingiustamente licenziati. Prosegue la partita sulla della rottamazione dei dirigenti medici e sanitari del Ssn. Una questione che sulla base dell’incrocio di disposizioni legislative e circolari lascia il campo a interpretazioni spesso dubbie, e sulla quale con una circolare informativa interviene l’Anaao Assomed spazzando via ogni dubbio: il licenziamento dei soggetti con meno di 65 anni, in presenza di 40 anni di contribuzione è illegittimo.
“È un fatto assolutamente certo – ha spiegato Costantino Troise, segretario nazionale dell’Anaao Assomed – che la legge 183/2010 che consente solo alla dirigenza medica e del ruolo sanitario del Ssn di proseguire il rapporto di lavoro, a domanda, fino al 40° anno di servizio effettivo, è tuttora valida e in vigore e non è stata abrogata da nessuna successiva disposizione di legge. Parimenti la stessa legge stabilisce un limite di 70 anni per la permanenza in servizio. Consigliamo comunque a coloro che intendano restare in servizio di comunicare tale volontà alle Aziende prima del compimento del 40° anno di contribuzione e prima dei 65 anni in quanto la legge prevede l’istanza dell’interessato per il maturare del diritto”.
La legge 214/2011 (“salva-Italia”), ricorda il sindacato, prevede che “il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza ..…. fino all’età di settant’anni”. Anche la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2012 ha ricordato che rimangono vincolati, per tutti i dipendenti pubblici, i limiti fissati dalla normativa generale e quelli stabiliti per particolari categorie. Come è noto per la dirigenza medica e sanitaria di ruolo del Ssn tale limite ordinamentale è quello previsto dalla legge 183/2010 che pertanto rimane pienamente in vigore.
“Del tutto illegittimo è quindi il licenziamento di soggetti con meno di 65 anni, in presenza di 40 anni di contribuzione (compresi i riscatti) – ha concluso Troise – e contro questi atti l’Associazione provvederà ad opportuna tutela legale”.
quotidianosanita.it – 4 aprile 2012