Le lavoratrici che hanno maturato più di 35 anni di contribuzione sono escluse dall’applicazione dei nuovi requisiti di accesso alla prestazioni introdotti dalla Riforma Monti-Fornero
Questo qualora siano in possesso di un’età almeno pari a 57 anni e optino per una prestazione finale calcolata interamente con il metodo contributivo. L’opportunità era stata introdotta dalla legge 243/2004 in via sperimentale sino al 31 dicembre 2015 ed è stata confermata dalla legge 214/2011 al comma 14 dell’articolo 24. Con riferimento a questa opzione, la circolare Inps 35 ha precisato che entro il 31 dicembre 2015 dovrà avvenire la decorrenza del trattamento pensionistico e non il raggiungimento dei requisiti necessari per la maturazione del diritto alla prestazione (su questo aspetto si veda l’altro articolo in pagina). Nei confronti delle lavoratrici interessate dalla specifica disposizione, infatti, le nuove norme (peraltro anche queste confermate dalla già citata circolare dell’Inps) stabiliscono la validità delle modalità di accesso alle prestazioni previste prima dell’emanazione della Riforma (in sostanza, l’applicazione delle finestre).
Tutte coloro, quindi, che si avvarranno della possibilità di opzione per il metodo contributivo dovranno attendere 12 mesi per poter effettivamente percepire la prestazione maturata. Unica consolazione: il mancato aggiornamento futuro dei requisiti agli adeguamenti stabiliti sulla base dell’evoluzione della speranza di vita (i 57 anni di età quindi e i 35 anni di contribuzione non saranno soggetti ad alcun incremento futuro).
L’impatto sulla prestazione finale del metodo contributivo risulta però essere in diverse situazioni particolarmente rilevante. A titolo puramente indicativo, per tre lavoratrici dipendenti è stato valutato l’effetto del sistema di calcolo contributivo sulla prestazione maturata, rispetto alla teorica applicazione del metodo retributivo. I risultati sono riassunti nello schema a fianco.
La penalizzazione appare decisamente significativa, ma sotto certi aspetti giustificata dalla possibilità concessa di accedere in maniera anticipata alla prestazione pensionistica. Per le tre dipendenti, infatti, rispettivamente con una retribuzione annua lorda di circa 52mila, 60mila e 70mila euro, il taglio della prestazione è nell’ordine del 20-25 per cento.
Un aspetto, quest’ultimo, ben chiaro alle dirette interessate come testimoniato dal brusio che si è levato in sala due giorni fa durante TuttoPensioni quando il ministro del Lavoro Elsa Fornero ha ricordato la possibilità di usufruire di questa opzione quale alternativa alle regole standard.
Come hanno confermato alcuni addetti ai lavori presenti all’evento, nelle ultime settimane molte lavoratrici in possesso dei requisiti hanno richiesto di elaborare i prospetti della loro pensione secondo il metodo contributivo. Ma dopo aver preso atto della penalizzazione economica, hanno deciso di rimandare l’accesso alla pensione. Insomma, l’opzione rischia di rimanere sulla carta perché non garantisce un assegno mensile ritenuto adeguato dalle dirette interessate.
Qualora il pensionamento sia ritardato sulla base dei requisiti richiesti dalla nuova normativa (per la vecchiaia o la soluzione anticipata a fronte di adeguata anzianità contributiva), l’entità della pensione finale risulterebbe più elevata (a fronte però di un periodo ulteriore di permanenza in attività di servizio). In questo secondo caso, il confronto tra le due prestazioni risulta essere non immediato e notevolmente influenzato dalle caratteristiche personali della lavoratrice.
Nella proiezione elaborata nell’esempio si è ipotizzata l’assenza di alcuna progressione retributiva nel corso del periodo in cui il pensionamento viene posticipato. Qualora, invece, la lavoratrice possa contare su un’ulteriore crescita dei redditi percepiti, la prestazione maturata ritardando il pensionamento potrebbe risultare ancora più elevata.
Incerto il termine ultimo per il diritto all’opzione
Le donne che hanno a disposizione l’opzione 57 anni di età (58 se autonome) più 35 anni di contributi per andare subito in pensione non devono fare i conti solo con il ridimensionamento dell’assegno determinato dal passaggio al sistema di calcolo interamente contributivo, ma anche con il termine entro cui esercitare questa opzione. Un taglio che diventa particolarmente visibile quando l’importo dell’assegno è elevato, come quello dei dirigenti. A fronte di un mensile da 4.900 euro, per esempio, il passaggio al contributivo comporta un ridimensionamento a 3.500 euro. Se si parte da 3.100 euro si scende invece a 2mila.
Importi a parte, nonostante le circolari 35 e 37 diffuse dall’Inps di recente, non è chiaro quali siano i termini per maturare il diritto alla pensione secondo l’opzione contributiva. A dire il vero è proprio l’interpretazione fornita dall’Istituto che fa sorgere qualche dubbio. Secondo le circolari, le lavoratrici che vogliono optare per il contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 9 della legge 243/2004 devono raggiungere il diritto a pensione, al massimo, entro il mese di novembre 2014 perché il trattamento pensionistico deve decorrere entro il 31 dicembre 2015. Di conseguenza per avere la pensione con decorrenza entro il 31 dicembre 2015, applicando le finestre mobili, il diritto dovrebbe essere raggiunto entro maggio 2014 se si tratta di lavoratrice autonoma (18 mesi più uno) o entro novembre 2014 se si tratta di lavoratrice dipendente (12 mesi più uno).
È da rilevare, però, che la legge del 2004 prevede, in via sperimentale, la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità fino al 31 dicembre 2015. Di conseguenza si ritiene che è necessario raggiungere entro il 2015 i requisiti per l’accesso alla pensione e non per la decorrenza come indicato nella circolare dell’Inps. Se fosse confermata la possibilità di maturare il diritto fino alla fine del 2015, secondo quanto previsto dalla legge, quale effetto delle finestre l’erogazione effettiva del trattamento inizierebbe a gennaio 2017 per le lavoratrici dipendenti e da luglio 2017 per le autonome. Si ritiene che l’interpretazione fornita dall’Inps sia restrittiva.
Le altre soluzioni
In base a quanto stabilito dalla riforma, la via principale per la pensione è costituito dal trattamento di vecchiaia, con requisiti di età anagrafica che crescono progressivamente nei prossimi anni. Nel 2012 per le dipendenti del pubblico impiego sono richiesti 66 anni di età, mentre per le dipendenti del settore privato sono sufficienti 62 anni e per le autonome 63 anni e 6 mesi.
Accanto a questi requisiti anagrafici, che si innalzeranno progressivamente fino a raggiungere i 67 anni e 2 mesi nel 2021, raggiungendo quelli previsti per gli uomini, sono richiesti almeno 20 anni di contributi e, per le assunte dal gennaio 1996, un importo minimo della pensione pari a 1,5 volte l’assegno sociale. Il limite minimo dell’importo della pensione, però, non si applica per chi era già assicurato al 31 dicembre 1995 e per chi ha un’età anagrafica di 70 anni con cinque anni di contribuzione. Per l’assegno sociale, invece, il requisito di età è di 65 anni per il 2012 e salirà progressivamente per arrivare a 67 anni e 2 mesi nel 2021.
È comunque prevista la possibilità di accedere alla pensione anticipata a fronte di un minimo di anni di contribuzione: per il 2012 sono richiesti 41 anni e 1 mese, che salgono a 41 e 5 mesi nel 2013 fino ad arrivare a 42 anni e 5 mesi nel 2021.
Se questa è la regola generale, esiste un’altra eccezione oltre a quella prevista per le cinquantasettenni. Le lavoratrici dipendenti del settore privato classe 1952, o meglio quelle nate nel secondo semestre, secondo le norme generali dovrebbero andare in pensione a 65 anni a partire dal 2017. Invece, per limitare gli effetti negativi della riforma per questa categoria che era prossima al pensionamento, potranno ritirarsi dal lavoro nel 2016 a 64 anni. Non altrettanto, invece, potranno fare le lavoratrici autonome del settore privato e le dipendenti del comparto pubblico. Pur essendo nate nel secondo semestre del 1952, andranno in pensione nel 2018 al compimento del sessantaseiesimo anno di età.
ilsole24ore.com – 21 marzo 2012