Debutta il 1° aprile la nuova disciplina delle interdizioni dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza: la competenza è ripartita fra le Asl e le direzioni territoriali del Lavoro, a seconda dei casi.
È una delle novità introdotte dal Dl sulle semplificazioni (Dl 5/2012, in vigore dal 10 febbraio), su cui il Governo ha ottenuto la fiducia della Camera giovedì scorso e che domani sarà votato definitivamente a Montecitorio per poi passare al Senato. Alcune semplificazioni introdotte dal Dl diventano dunque operative, mentre altre necessitano di ulteriori tasselli attuativi. A fornire le prime indicazioni sono già arrivate la circolare del ministero del Lavoro n. 2 del 16 febbraio e la n. 1275 diramata dall’Inail il 21 febbraio.
Lavoratrici in gravidanza
L’articolo 15 del Dl 5/2012 interviene sulla competenza relativa alle interdizioni dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza: attraverso la modifica dell’articolo 17 del Dlgs 151/2001, questa è stata ripartita fra le Asl e le direzioni territoriali del Lavoro, a seconda delle fattispecie. Se l’interdizione è correlata a gravi complicanze della gravidanza, tutta la procedura è devoluta in via esclusiva alla Asl: sarà così il presidio ad adottare il provvedimento finale di astensione. Se invece l’interdizione deriva da condizioni lavorative pregiudizievoli alla salute della lavoratrice e del bambino, l’istruttoria e il provvedimento rimangono in capo alla Dtl. Dal 1° aprile, dunque, le Dtl dovranno indirizzare alle Asl le richieste di astensioni non definibili entro questa data. Nulla dovrebbe cambiare sulla competenza territoriale di adozione dei provvedimenti, sebbene sia necessario attendere la piena regolamentazione da parte della Conferenza Stato-Regioni.
Collocamento
Per il collocamento, dal 10 febbraio sono estese al comparto dei pubblici esercizi (la classificazione si desume dai Ccnl di settore) le facilitazioni già previste per il settore del turismo: si tratta della possibilità di posticipare al terzo giorno successivo a quello di instaurazione del rapporto di lavoro la comunicazione di assunzione, quando il datore di lavoro non è a conoscenza di uno o più dati anagrafici del lavoratore. Resta fermo l’obbligo di presentare una comunicazione preventiva dalla quale risultino la tipologia contrattuale e l’identificazione del lavoratore. Va precisato che la norma, oltre a unificare le regole per i due settori, ha cancellato la possibilità di effettuare nei cinque giorni successivi all’assunzione la comunicazione inerente i lavoratori assunti per l’esecuzione di speciali servizi nel turismo e nei pubblici esercizi, di durata non superiore a tre giorni («lavoratori extra»). Pur comprendendo le finalità di contrasto al lavoro “nero”, viene meno la flessibilità consentita dalla deroga, in un campo spesso soggetto a esigenze improvvise.
Assunzione di disabili
L’articolo 18 ha toccato gli adempimenti per l’assunzione delle persone con disabilità: le imprese interessate da programmi di Cigs, mobilità o Cds che hanno sedi ubicate in più province, possono richiedere la sospensione degli obblighi occupazionali direttamente al servizio mirato del Centro per l’impiego dove l’azienda ha la sede legale, evitando così di trasmettere l’istanza ai singoli Cpi competenti per territorio dove si trovano le diverse unità aziendali.
Libro unico sul lavoro
Sulla scia dei diversi interventi di prassi, tra cui l’interpello del ministero del Lavoro 47/2011, l’articolo 19 del Dl 5/2012 ha recepito i chiarimenti già intervenuti sul profilo sanzionatorio riguardo alle violazioni in materia di Libro unico del lavoro: è precisato che l’omessa registrazione si verifica in caso di scritture complessivamente assenti, mentre la registrazione infedele discende da scritturazioni dei dati diverse rispetto all’effettiva consistenza della prestazione lavorativa.
Appalti
Tre precisazioni riguardano anche il regime di responsabilità solidale negli appalti (articolo 21): espressa previsione delle quote di Tfr fra i trattamenti retributivi oggetto di obbligazione che lega committente e appaltatore (e subappaltatori), nonché dei premi Inail, ed esclusione della solidarietà in merito alle sanzioni civili, che rimangono in capo al solo responsabile delle violazioni.
Il sole 24 Ore – 13 marzo 2012