Meglio i preventivi per il cliente in forma scritta, obbligo di polizza professionale solo dal 13 agosto 2012, ricorso al giudice per la fissazione del compenso.
Nel caso in cui le parti non lo abbiano stabilito al momento dell’incarico con tariffe professionali in vigore fino a quando non saranno emanati nuovi parametri da parte del ministero. E gli Ordini continueranno comunque a liquidare le parcelle relative a incarichi (perfettamente validi) conclusi o assunti dal professionista prima dell’entrata in vigore del decreto liberalizzazioni e per i quali non sia stato concordato con il cliente il compenso
Il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Claudio Siciliotti, ha scritto ieri ai presidenti dei Consigli degli ordini per fissare alcuni punti in materia di compensi e tariffe dopo l’approvazione dell’articolo 9 del Dl 1/2012 votato dal Senato e ora all’esame della Camera.
I compensi dopo il Dl
Il comma 3 dell’articolo 9 del Dl prevede che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale e che la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera. La norma approvata dal Senato, il 1° marzo, non prevede più che il preventivo debba essere reso in forma scritta a richiesta del cliente. Ma, sempre ex articolo 9, comma 3, il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. «Sia il preventivo, sia il conferimento dell’incarico e la definizione del compenso si possono perfezionare anche mediante accordo verbale. Tuttavia – scrive Siciliotti – è consigliabile ricorrere sempre alla forma scritta sia per la redazione del preventivo sia per la pattuizione del compenso nonché per l’indicazione degli estremi della polizza». Polizza che, secondo il Consiglio nazionale, è da ritenersi obbligatoria solo dopo il 13 agosto 2012, data fissata per la riforma degli ordinamenti (Dl 138/2011). Il professionista sino a tale data deve indicare al cliente la presenza o meno di copertura assicurativa.
L’intervento del giudice
Abrogate le tariffe professionali, il ministero della Giustizia dovrà individuare parametri a cui i giudici dovranno far riferimento nei casi di liquidazione giudiziale dei compensi che potrà esservi, precisa Siciliotti, «non solo in presenza dello svolgimento di attività ausiliarie richieste direttamente dagli organi giudiziari, ma anche nelle ipotesi in cui il compenso non sia stato determinato fra le parti al momento del conferimento dell’incarico».
Infatti, l’articolo 9 del Dl liberalizzazioni non prevede che la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell’incarico, o la mancata formulazione del preventivo, configuri un’ipotesi di nullità del contratto. Pertanto, in questi casi il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell’articolo 2233 del Codice civile.
Abrogate le tariffe professionali, ma non quelle che disciplinano i compensi per l’esercizio delle funzioni giudiziarie o ausiliarie. In particolare, per ciò che interessa l’attività degli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (curatori e consulenti tecnici d’ufficio in primis) per tali attività non vi è in alcun modo di concordare il compenso con il cliente e i compensi spettanti, per legge, sono sempre liquidati dal giudice. Nelle ipotesi di liquidazione giudiziale (quando ad esempio il cliente non paga il professionista) «il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante».
Tuttavia, stante che non è possibile paralizzare l’attività di liquidazione dei giudici e lasciare in sospeso, per un tempo oggi non prevedibile, il diritto dei professionisti al compenso per prestazioni professionali, per il Consiglio nazionale, «i giudici dovrebbero continuare ad utilizzare le tariffe giudiziarie fino alla emanazione dei parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. A sostegno di questa tesi depone «anche la risposta dello scorso 2 febbraio del ministro della Giustizia all’interrogazione parlamentare dell’onorevole Capano, che indica ai giudici la possibilità di continuare a fare riferimento alle tariffe professionali sino all’emanazione dei parametri ministeriali».
ilsole24ore.com – 10 marzo 2012