Anche i conti di deposito dal 1° gennaio 2012 devono pagare l’imposta di bollo dello 0,10% annuo per il 2012 (minimo 34,20 euro e massimo 1.200) e dello 0,15% dal 2013 (senza alcun tetto massimo).
A stabilirlo è il decreto fiscale approvato dal Governo il 24 febbraio che, nel testo reso disponibile, ha modificato il comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa del Dpr 642/1972, allargando espressamente appunto anche ai depositi bancari e postali l’imposta proporzionale che colpisce i prodotti finanziari.
In precedenza i conti di deposito si collocavano ai fini del bollo in una sorta di limbo. Non rientravano, infatti, nell’imposta fissa di 34,20 euro dei conti correnti e dei libretti di risparmio e nemmeno erano soggetti a quella proporzionale perché esclusi, dall’articolo 1 lettera u) del Tuf, dal novero dei prodotti finanziari non essendo rappresentati da strumenti finanziari. La norma conferma l’assoggettamento al bollo proporzionale anche dei certificati di deposito.
Sarà un conto salato per quelle banche che pensavano di cavarsela con 1,81 euro per ciascun rapporto e che ora, invece, dovranno versare il bollo a percentuale con conseguente incremento dello 0,10% (0,15%) del costo annuo della raccolta. Nella maggior parte dei casi saranno, infatti, le banche e non i clienti a dover sobbarcarsi il nuovo onere considerato che, nelle previsioni contrattuali più diffuse (vedi tabella a lato), è l’istituto di credito che si accolla l’imposta di bollo, come enfatizzato spesso anche nei messaggi pubblicitari. Una generosità finora motivata dalla cifra irrisoria e dalla circostanza che, anche dopo i decreti legge 98 e 201 del 2011, l’imposta sui conti deposito non era cambiata. Negli ultimi mesi, però, alcune banche, presagendo l’evoluzione impositiva, hanno abbandonato l’agevolata magnanimità e sono corse ai ripari prevedendo l’addebito al cliente della relativa imposta. Ciò vale, ovviamente, per i nuovi contratti, ma non per quelli in essere.
Come «conti di deposito» vengono offerti sul mercato prodotti commercialmente simili, ma riconducibili a diverse fattispecie contrattuali. Sono le clausole contrattuali, infatti, che ne delineano la natura giuridica, prevalentemente come deposito di risparmio, ma in alcuni casi anche come libretto di risparmio oppure come conto corrente ordinario. È evidente che l’imposta di bollo dipende dalla qualificazione contrattuale del rapporto e non dal suo appellativo commerciale.
Il conto di deposito, nella sua forma più diffusa, è assimilato a un contratto di deposito a risparmio. Questa qualificazione contrattuale ha consentito, fino al 31 dicembre 2011, di assolvere il bollo nella misura fissa di euro 1,81 su ciascuna comunicazione periodica trasmessa alla clientela (risoluzione delle Entrate 15/2009), oppure di escludere anche tale imposta qualora la movimentazione del conto deposito fosse effettuata solamente in contropartita con un conto corrente di appoggio parimenti intestato e intrattenuto con la stessa banca (risoluzione 160/2005). Le banche che volevano perseguire il massimo risparmio sull’imposta di bollo hanno scelto di strutturare in queste forme il rapporto con i clienti. E sono proprio queste soluzioni che ora sono assoggettate al bollo proporzionale. Infatti, nei casi in cui il «conto deposito» sia, operativamente e contrattualmente, un libretto di risparmio o un conto corrente ordinario di corrispondenza, l’imposta di bollo applicabile continua a essere quella fissa di 34,20 euro per le persone fisiche e di 100 euro per gli altri clienti.
Adesso è probabile che assisteremo alla trasformazione in massa dei conti di deposito in conti correnti ordinari, magari vincolati. Almeno fino a quando sarà mantenuto il doppio binario del bollo fisso di 34,20 euro su base annua per i conti correnti e i libretti di risparmio (con esenzione per le giacenze sotto i 5mila euro) e il bollo proporzionale per i depositi bancari e postali, che anche agli occhi del fisco (e non solo degli investitori) sono ora visti come strumenti d’investimento.
ilsole24ore.com – 5 marzo 2012