Il Fisco grazia i manager su buonuscite e stock option. Quelle al di sotto del milione di euro, infatti, restano soggette alla tassazione separata. Lo precisa una circolare dell’agenzia delle entrate
Nella circolare n. 3/2012, vengono fornite indicazioni operative per l’applicazione della tassazione ordinaria su tfr e altre indennità d’importo superiore al milione di euro percepite dal 1° gennaio 2011. La circolare spiega, inoltre, che la tassazione ordinaria si applica anche alle somme conseguenti a rapporti di co.co.co. (quale i trattamenti di fine mandato), mentre è esclusa per gli eredi. E che opera anche sulle somme eventualmente già erogate, nel qual caso il percettore dovrà presentare la dichiarazione dei redditi e versare la maggiora imposta dovuta.
Caro Irpef sulle buonuscite milionarie. La misura, introdotta dalla manovra Monti (dl 201/2011), prevede l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della separata, alla quota parte delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente, erogati in denaro in natura, eccedente un milione di euro. La misura, inoltre, si applica «in ogni caso» a tutti i compensi e le indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori di società di capitali. Per quanto riguarda la decorrenza, la tassazione ordinaria si applica con riferimento alle indennità il cui diritto alla percezione è sorto dall’1/1/2011.
Dentro co.co.co, fuori gli eredi. L’agenzia spiega che, sotto il profilo soggettivo, la misura interessa praticamente tutti i soggetti passivi Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Inoltre, che coinvolge non soltanto i lavoratori dipendenti ma anche i co.co.co., ossia i relativi redditi costituiti da indennità e altre somme e valori, comunque percepiti, per la cessazione dei rapporti di collaborazione. Invece la novità non coinvolge gli eredi, qualora percepiscano indennità e compensi per conto di dipendente o collaboratore deceduto che, pertanto, saranno assoggettate a tassazione separata per il loro intero ammontare, a nulla rilevando il superamento del limite del milione di euro.
Graziati i manager. La buona notizia è per gli amministratori delle società di capitali, a cui la misura (cioè la tassazione ordinaria in luogo di quella separata), come accennato, «si applica «in ogni caso» a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo percepiti». Questo inciso normativo ha fatto ipotizzare che il caro Irpef si dovesse applicare senza tener conto di alcun limite, cioè a qualsiasi importo («in ogni caso»); invece, l’Agenzia delle entrate precisa che l’inciso «intende confermare la ratio della norma, senza al contempo differenziarne l’applicazione con esclusivo riferimento agli amministratori di società di capitali». Insomma, anche nei loro confronti, la tassazione ordinaria deve applicarsi solo alle quote di compensi e indennità, in denaro e in natura, comprese eventuali stock options, che eccedono l’importo di un milione di euro.
Decorrenza retroattiva. La manovra è entrata in vigore il 6/12/2011; ciò nonostante, per espressa previsione, il caro Irpef si applica sulle somme il cui diritto alla percezione è sorto a partire dal 1° gennaio 2011. Ciò comporta, spiega l’Agenzia, l’obbligo per i sostituti d’imposta di rideterminare la tassazione in caso di eventuali somme erogate precedentemente all’entrata in vigore della novità; l’esito della nuova liquidazione d’imposta è comunicato al percettore (lavoratore o collaboratore) mediante la predisposizione di un nuovo Cud. In tal caso dunque risulterà versato un importo Irpef da tassazione separata superiore a quello dovuto; tale eccedenza, spiega l’Agenzia, si considera «acconto» ai fini della tassazione ordinaria dovuta dal percettore. Il quale, conclude l’agenzia, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi e a versare il residuo (saldo) dell’imposta dovuta, sia a titolo principale che di addizionale (regionale e comunale), entro i termini del versamento del saldo dell’Irpef.
ItaliaOggi – 29 febbraio 2012