Il presidente della Repubblica ha promulgato il Milleproroghe “sulla base – sottolinea la nota del Quirinale – dei criteri esposti nella lettera” inviata alle Camere per richiamare alla necessità che gli emendamenti ai decreti-legge siano amessi solo se di stretta attinenza allo specifico oggetto degli stessi.
“Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha promulgato, sulla base dei criteri esposti nella lettera inviata ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, la legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 recante proroga di termini di disposizioni legislative”. È quanto annuncia una nota del Quirinale diffusa nel tardo pomeriggio di ieri. Il riferimento è al richiamo che Napolitano ha rivolto alle Camere in una lettera inviata il 23 febbraio a Schifani, Fini e Monti sulla “necessità di attenersi, nel valutare l’ammissibilità degli emendamenti riferiti a decreti-legge, a criteri di stretta attinenza allo specifico oggetto degli stessi e alle relative finalità”.
“Come è noto – scriveva Napolitano nella lettera -, il Capo dello Stato non dispone di un potere di rinvio parziale dei disegni di legge e non può quindi esimersi dall’effettuare, nei casi di leggi di conversione, una valutazione delle criticità riscontrabili in relazione al contenuto complessivo del decreto-legge, evitando una decadenza di tutte le disposizioni, comprese quelle condivisibili e urgenti, qualora la rilevanza e la portata di queste risultino prevalenti. Sottopongo pertanto alla vostra attenzione – scriveva ancora Napolitano – in spirito di leale collaborazione istituzionale, la necessità di attenersi, nel valutare l’ammissibilità degli emendamenti riferiti a decreti-legge, a criteri di stretta attinenza allo specifico oggetto degli stessi e alle relative finalità, anche adottando – se ritenuto necessario – le opportune modifiche dei regolamenti parlamentari, al fine di non esporre disposizioni, anche quando non censurabili nel merito, al rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali ma di indubbio rilievo istituzionale”.
quotidianosanita.it – 25 febbraio 2012