Il Milleproroghe cerca di rendere più dolce l’impatto causato dalle novità introdotte dalla riforma Monti in materia di pensioni. Come ogni riforma previdenziale, l’aspetto più delicato è quello legato alla transizione dal vecchio al nuovo regime.
Oltre alle persone già esonerate dal decreto legge la deroga è stata ora concessa anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in ragione di accordi individuali sottoscritti in base agli articoli 410 (tentativo di conciliazione), 411 (processo verbale di conciliazione) e 412-ter (altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva) del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da documentazione certa e che il lavoratore risulti in possesso dei requisiti che, prima della riforma, gli avrebbero permesso l’accesso al trattamento pensionistico. Unica limitazione è che la riscossione avvenga entro un periodo non superiore a 24 mesi dall’entrata in vigore del Dl 201 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).
Non per tutti i dipendenti tale clausola è di salvezza; infatti il soggetto con esodo incentivato, che ha risolto il rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2010 e, che prima della riforma avrebbe raggiunto la quota nel gennaio 2014 (con finestra al 2015) non potrà accedere al beneficio poiché la clausola di salvaguardia sarà già a fine corsa.
Inoltre è stato previsto che i soggetti – che al 4 dicembre 2011 erano in carico ai fondi di solidarietà – rimangano percettori del trattamento sui fondi in parola fino al sessantesimo anno di età (prima del Milleproroghe il limite era 59 anni) ancorché durante la permanenza acquisiscano il diritto a pensione.
Un emendamento del Pd proposto al Senato e approvato dai due rami del Parlamento riguarda l’estensione dei requisiti previgenti la riforma Monti (comma 14) anche a quei lavoratori che a 31 ottobre 2011 risultavano essere in congedo per l’assistenza ai figli con disabilità grave in base all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 165/2001 (congedo straordinario biennale), i quali matureranno – entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo – il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica (40 anni di contributi).
Poiché gli esentati del comma 14 sono contingentati nelle risorse stabilite dal comma successivo, si è proceduto attraverso una modifica delle dotazioni finanziare a dare copertura agli interventi con un aumento (per gli anni 2013 e 2014) di 10 milioni di euro, autorizzando al contempo stesso il ministro dell’Economia e delle Finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.
Tale deroga potrebbe introdurre problemi operativi; il congedo – oltre per l’assistenza ai figli – può essere richiesto anche per l’assistenza al coniuge oppure, ricorrendone le condizioni, anche per quella dei genitori (da parte dei figli) o dei fratelli o sorelle. Il tenore letterale della norma sembrerebbe escludere le fattispecie non espressamente menzionate. Si ricorderà che, già in passato, la Corte Costituzionale (tra il 2005 e il 2009) aveva dichiarato illegittima la norma quando non prevedeva altre categorie di soggetti che potevano beneficiare del congedo; la situazione fu sanata lo scorso anno ad opera del Decreto legislativo 119/2011, che riordinò la materia dei congedi, aspettative e permessi.
La novella normativa sembrerebbe escludere – altresì – tutti quei soggetti che fruiscono del congedo biennale in maniera frazionata, poiché fa espresso riferimento alla data di inizio del congedo e alla maturazione, entro i successivi ventiquattro mesi, del requisito contributivo dei 40 anni.
Questi soggetti però incorreranno nell’applicazione della finestra mobile di dodici mesi – introdotta dalla Manovra estiva 2010; pertanto, in assenza di un diritto autonomo già acquisito nel corso del biennio di congedo, dovranno attendere un ulteriore anno affinché possano iniziare a percepire il trattamento pensionistico. A conti fatti, la deroga doveva essere concessa per trentasei mesi.
Impatto attenuato
01 | GLI ESONERATI
La deroga al nuovo regime previsto dalla riforma Monti–Fornero è stata concessa anche ai lavoratori che hanno risolto il rapporto entro il 31 dicembre scorso con le procedure di conciliazione o nell’ambito di arbitrati previsti dal contratto collettivo, o di accordi incentivanti collettivi
02 |LE CONDIZIONI
La data di risoluzione del rapporto deve risultare da documentazione certa e inoltre la riscossione deve avvenire entro due anni dall’entrata in vigore del Decreto legge 201
03 | FIGLI DISABILI
La deroga alla stretta imposta dalla riforma è stata allargata, grazie a un emendamento parlamentare, anche ai lavoratori che al 31 ottobre scorso risultavano in congedo per l’assistenza ai figli con disabilità grave
ilsole24ore.com – 25 febbraio 2012