Estese ai procedimenti disciplinari contro i professionisti tutte le garanzie del procedimento amministrativo. Infatti, è legittima l’impugnazione tardiva della sanzione disciplinare se l’Ordine ha emesso un atto privo del termine entro cui proporre l’opposizione e dell’autorità competente a conoscerla. Si tratta di un «errore scusabile».
Lo ha stabilito la Cassazione che, con sentenza 1766 dell’8/2/2012, ha accolto il ricorso di un geometra.
La sentenza estende ai professionisti, per la prima volta e a trecentosessanta gradi, le garanzie predisposte sul procedimento amministrativo. In fondo alle motivazioni si legge infatti che «la totale inosservanza dell’art. 3 della l. n. 241, da parte dell’amministrazione, comporta il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il destinatario nella individuazione della Autorità, amministrativa e non giudiziaria, cui rivolgersi per l’impugnazione dello stesso provvedimento, risultando altrimenti leso l’affidamento che il destinatario ripone nel corretto operare dell’amministrazione e la stessa possibilità di tutela giurisdizionale, garantita dall’art. 24 Cost.; conseguentemente, non potendo tale provvedimento essere ritenuto definitivo per omessa impugnazione giurisdizionale nei termini, nell’ipotesi in cui sia stato integrato dalla stessa Autorità con successivo provvedimento che, richiamando per il merito il precedente, lo integri con l’indicazione dei termini e dell’autorità presso cui impugnare, e l’impugnazione giurisdizionale avverso quest’ultimo sia stata tempestivamente proposta, l’impugnazione deve essere esaminata nel merito, considerando il secondo provvedimento integrativo del primo».
La vicenda riguarda un geometra al quale era stata notificata una censura. Il professionista aveva notato che l’atto era privo del termine per proporre l’opposizione e dell’autorità competente. Per questo aveva chiesto e ottenuto l’annullamento della censura. Alla fine della controversia con il Collegio dei geometri la Suprema corte ha dato ragione al professionista.
ItaliaOggi – 10 febbraio 2012