Corte dei conti. Condannato l’addetto all’ufficio relazioni con il pubblico che non invia all’Ao una denuncia di malpractice
Produce danno erariale, oltre che illecito disciplinare, la disattenzione di un dipendente dell’Ufficio relazioni con il pubblico che dopo avere ricevuto da un paziente la denuncia di un possibile caso di malpractice omette di trasmetterla agli uffici preposti affinché sia istruita, determinando l’impossibilità da parte dell’ospedale di attivare la copertura assicurativa.
È con tale motivazione che la Corte dei conti della Lombardia, con la sentenza 793/2011 del 12 dicembre scorso ha condannato un dipendente amministrativo di un ospedale lombardo a rifondere all’ente 7mila euro. Questi in sintesi i fatti: i126 luglio 2006 l’ospedale sottoscrisse con un paziente un atto transattivo per prevenire l’insorgenza di una lite per inesatto adempimento della prestazione sanitaria La denuncia segnalava che il pagamento era da attribuire alla condotta del dipendente pubblico, addetto all’Urp, cui il paziente si era rivolto più volte a partire dal 1996 per chiedere il risarcimento dei danni biologici e permanenti procurati dalla condotta dei medici, responsabili a suo dire di non aver diagnosticato prontamente il “Morbo di Pott”, e dunque di aver impedito cure tempestive e una riduzione dei pregiudizi subiti. Non solo, dall’istruttoria emerse che il funzionario si era prodigato con varie telefonate per dare al paziente suggerimenti sugli esami da fare per il proficuo svolgimento della pratica. L’inadempimento, oltre a ingenerare nel paziente la convinzione che la pratica fosse stata correttamente istruita, aveva reso impossibile all’Ao, per avvenuta prescrizione, la chiamata in garanzia dell’assicurazione a copertura dell’asserita condotta colposa dei dirigenti medici.
L’azienda ospedaliera, venuta a conoscenza dei fatti solo nel 2006, avviava un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ammetteva il comportamento contestato senza addurre particolari giustificazioni, se non lamentando genericamente la confusione amministrativa dell’ufficio. Per la condotta, all’esito del procedimento disciplinare, veniva irrogata la sanzione della sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per la durata di giorni 30 a nonna dell’art. 5, comma 4 del Regolamento per l’applicazione delle nonne sulla responsabilità disciplinare dell’azienda ospedaliera. La Corte ha comunque esercitato il suo potere riduttivo determinando in meno di un terzo dell’effettivo esborso il danno erariale in capo al dipendente. II Collegio osserva che nessun dubbio può esservi sulla connotazione gravemente colposa del comportamento del convenuto e sul nesso causale con l’evento lesivo (il pagamento di 25mila euro a favore del paziente). Considerazione avvalorata dal fatto che per la vicenda il funzionario è stato sanzionato anche in ambito disciplinare.
Sole 24 Ore Sanità – 24 gennaio 2012