Nel comunicare il preventivo scritto per la prestazione richiesta al cliente, il professionista avrà l’obbligo di indicare l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività.
È il nuovo adempimento che emerge dalla nuova bozza di decreto, che supera così quella circolata l’altro ieri (si veda ItaliaOggi dell’11 gennaio), sulle liberalizzazioni che il governo Monti sta continuando a rivedere. Ma non è l’unica. Novità riguardano anche i notai. Vediamole.
Tariffe. Confermata la previsione che il compenso del professionista sarà rimesso esclusivamente alla libera contrattazione fra le parti. Scompare anche, con riferimento al Codice civile, la previsione di sentire il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene, perché il giudice deciderà secondo equità e non avrà più bisogno del parere di conformità nelle parcelle che normalmente era rilasciato dall’ordine professionale di riferimento. Tutti i professionisti, inoltre, avranno l’obbligo di concordare in forma scritta con il cliente il preventivo per prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e costituisce un illecito disciplinare. Nell’atto di determinazione del documento, inoltre, il professionista ha l’obbligo di indicare l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. Tutte queste novità dovranno trovare spazio nei codici deontologici da aggiornare entro 90 giorni.
Notai. Archiviata (almeno per ora) la previsione del raddoppio del numero dei notai in esercizio, come prevedeva la prima bozza di testo, l’ultima bozza di decreto punta su una crescita nel 2012,di 500 posti. Da mettere a concorso entro il prossimo 30 giugno. Entro il 30 giugno 2013, poi, sarà bandito un altro concorso pubblico per la nomina a notaio di altri 500 posti. Per gli anni successivi, sempre entro il 30 giugno, sarà comunque pubblicato un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili. Ma le cose per i notai sono destinate a cambiare non poco, intanto per assicurare il funzionamento regolare dello studio il professionista deve assistere «personalmente allo studio stesso almeno due giorni alla settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun comune o frazione di comuni aggregati». E ancora viene ampliata l’area di competenza territoriale in cui il professionista potrà esercitare. Se prima, infatti, il professionista non poteva prestare servizio fuori del territorio del distretto in cui si trovava la sede notarile, d’ora in poi egli non può esercitare la professione solo «fuori dal territorio della Corte di appello nel cui distretto è ubicata la sua sede».
Tirocinio. Nessuna variazione invece sui tirocini validi anche ai fini dell’accesso alla professione. In funzione dell’autonomia conferita dalla legge 168 del 1989, le università potranno prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, possano essere svolti contestualmente all’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialista o magistrale. Il nuovo tirocinio saranno quindi equiparati a tutti gli effetti alla pratica svolta negli studi professionali. Rispetto al passato cambia che non servirà più una convenzione fra consiglio provinciale e ateneo (pratica comunque diffusa).
13 gennaio 2012 – ItaliaOggi