Una norma della manovra di Natale elimina il minimo prima richiesto per accedere alla totalizzazione: è possibile così mettere insieme i contributi versati in gestioni previdenziali diverse
Il sistema previdenziale deve adeguarsi rapidamente a un mercato del lavoro caratterizzato da percorsi lavorativi intermittenti, nei quali cambiano con frequenza i datori di lavoro e le tipologie contrattuali di lavoro.
Proprio per questo nella manovra di Natale (Dl 201/2011, legge 214/2011) è stata inserita una norma con la quale è stato eliminato il minimo di tre anni prima richiesto per poter accedere alla totalizzazione.
Questo istituto consente di riunire, gratuitamente, i contributi versati presso gestioni previdenziali diverse, che da soli non darebbero diritto alla pensione; una volta “totalizzati” i singoli periodi, ciascuna gestione paga la quota di pensione a suo carico. Il calcolo degli spezzoni contributivi avviene con il metodo contributivo, con un’eccezione: quando il lavoratore raggiunge con i contributi Inps il diritto autonomo alla pensione. In questo caso, i contributi Inps potranno essere valorizzati anche con il metodo retributivo o misto. La riforma non ha invece toccato un altro istituto che, come la totalizzazione, risulta particolarmente utile a chi ha carriere lavorative discontinue o, comunque, caratterizzate da esperienze lavorative diverse.
Si tratta della ricongiunzione, che consente al lavoratore di far fruttare tutti i contributi previdenziali versati nel corso della vita lavorativa, nell’ipotesi in cui lavoratore abbia accrediti in gestioni previdenziali diverse.
I periodi coperti da contribuzione, una volta ricongiunti, sono trasferiti presso l’ente previdenziale di destinazione e sono utilizzati come se fossero sempre stati versati presso di esso; di conseguenza la pensione viene liquidata tenendo conto di tali periodi.
Ricongiunzione al Fpld
La ricongiunzione, al contrario della totalizzazione, non impone l’adozione del metodo contributivo, e quindi consente di salvaguardare l’applicazione delle regole di calcolo vigenti durante i periodi in cui sono stati versati i contributi. Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici alternativi avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 1° luglio, per effetto della legge 122, questa forma di ricongiunzione presso il Fpld, può essere richiesta solo a titolo oneroso.
L’onere economico previsto per la ricongiunzione, calcolato secondo un criterio molto complesso, che tiene conto di diversi elementi (età del richiedente, anzianità contributiva, sesso, importo della pensione che spetterebbe senza la ricongiunzione), è molto alto. Tale criterio di calcolo produce un costo che può arrivare a diverse decine (in alcuni casi, centinaia) di migliaia di euro. L’unica agevolazione prevista dalla legge è che il richiedente può pagare in unica soluzione, entro 60 giorni dalla richiesta, oppure può chiedere la rateizzazione (in alcuni casi può chiedere di pagare con trattenuta sulla pensione).
La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi avviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l’interessato possa far valere, dopo la cessazione dell’attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.
Ricongiunzione in altri Fondi
Chi ha contributi nell’Ago, nelle forme sostitutive, esclusive o esonerative, nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi dell’Inps può chiede la ricongiunzione al Fondo presso cui è iscritto o al fonso nel quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata. Questo tipo di ricongiunzione è onerosa. Per quanto riguarda la Gestione separata Inps, “dedicata” ai collaboratori e ai parasubordinati, si ricorda che non è possibile ricongiungere i contributi nel Fpld. La gestione separata, nata con la legge 1995/1985, è soggetta al calcolo contributivo delle prestazioni. Per gli iscritti alla gestione separata resta aperta la possibilità della totalizzazione gratuita.
Ilsole24ore.com – 4 gennaio 2011