La Commissione Europea ha adottato la decisione nr. 2014/936/UE del 17 dicembre 2014 che definisce le zone di protezione, di sorveglianza e di restrizione in Italia in cui si applicano le misure di controllo della salute degli animali previste dalla direttiva 2005/94/CE e fissare la durata di tale regionalizzazione.
La Commissione ha esaminato misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in collaborazione con l’Italia, accertando che i limiti delle zone istituite dall’autorità competente italiana si trovano ad una distanza sufficiente dall’azienda in cui è stata confermata la comparsa del focolaio, nel comune di Porto Viro (Rovigo).
La decisione fissa la durata della regionalizzazione al 9 gennaio 2015 per la località Porto Viro (zona di protezione) e al 18 gennaio 2015 per le località (zone di sorveglianza)di Ariano nel Polesine, Chioggia, Corbola, Loreo, Rosolina, Taglio di Po, Porto Tolle.
Per prevenire inutili turbative al commercio interno all’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ingiustificate barriere agli scambi commerciali è necessario definire rapidamente a livello di Unione tali zone istituite in Italia e disporre che non siano spedite dalle suddette zone verso altri Stati membri o paesi terzi partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova.
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22 dicembre 2014